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26/11/2021

PA: legittimo l’accesso agli atti per il calcolo della RIA

Tar della Campania - Sez. I di Salerno – Sentenza del 22.6.2021 n. 1522

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dipendenti di una ASL campana hanno avanzato istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 chiedendo di conoscere i criteri e i meccanismi per il calcolo della R.I.A. o i documenti contenenti tali criteri e, in ogni caso, i documenti relativi al percorso di carriera (schede di inquadramento redatte in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo) e le schede di valutazione per il calcolo della RIA.

Di fronte al silenzio dell’amministrazione gli interessati si sono rivolti al TAR Campania.

Il TAR Campania ha premesso che presupposto indefettibile del diritto di accesso è la sussistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, presupposto nella fattispecie sussistente considerato che gli istanti sono legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro e vantano nei suoi confronti il diritto a un trattamento retributivo correttamente determinato, a cui si ricollegano i documenti ai quali intendono accedere, con conseguente diritto dei ricorrenti ad accedere agli stessi.

Il TAR ha inoltre rilevato che la richiesta di ostensione formulata individua in maniera chiara e puntuale i documenti a cui è richiesto l’accesso, documenti attinenti alla propria posizione nei confronti dell’amministrazione in relazione al rapporto lavorativo di cui sono parte, senza che sia perciò possibile rilevare una finalità di controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione. L’istanza formulata risulta inoltre motivata dall’obiettivo di verificare il corretto calcolo di una voce retributiva, parte del trattamento economico dei ricorrenti.

Come già sancito con la sentenza dell’11.1.2021, n.81 il Tar Campania ha osservato che “la qualità di dipendenti pubblici dà ai ricorrenti pieno diritto di accedere a tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale e quindi anche alle schede di inquadramento redatte in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo e alle schede di valutazione per la R.I.A. ove esistenti, ciò comportando un onere di ricerca che può ritenersi ragionevole, senza alcuna necessità di un’attività di elaborazione dei dati in possesso dell’amministrazione”.

Qualora gli atti a cui è richiesto l’accesso non risultino formati dall’amministrazione, non avendo la stessa elaborato per i ricorrenti alcuna scheda di inquadramento in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo o scheda di valutazione per il calcolo della R.I.A. o atto di specificazione dei criteri per il calcolo della R.I.A. l’Amministrazione, ha precisato il TAR Campania, sarà tenuta a fornire un formale riscontro negativo.

In conclusione il TAR Campania – sez. I di Salerno, con sentenza del 22.6.2021 n. 1522 ha ritenuto il ricorso in argomento fondato e l’ha accolto, con la conseguente affermazione del diritto dei ricorrenti all’accesso, mediante esame ed estrazione copia dei documenti amministrativi dei quali è stata richiesta l’ostensione, con l’adozione di ogni cautela da parte dell’amministrazione al fine di tutelare la riservatezza di eventuali terzi.

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