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14/10/2021

Trasferimento per assistenza invalido: ordinanza Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione lavoro – Ordinanza n. 22885 del 24 marzo 2021

Commento a cura di Emilio Ciusani, Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Lombardia

Un pubblico dipendente si era rivolto al Tribunale per chiedere l’accertamento del proprio diritto ad ottenere, ai sensi della legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, il trasferimento presso altra sede per poter assistere la madre portatrice di handicap grave (100%) e per l’effetto sentire ordinare all’Amministrazione di disporre il suo trasferimento.

Il Tribunale, ritenendo che la norma invocata non configurasse un diritto assoluto del lavoratore, tanto che la norma precisa che il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussiste solo “ove possibile”, aveva respinto la richiesta della dipendente che ha pertanto proposto appello presso la competente Corte.

Avverso la sentenza della Corte d’appello che ha confermato la decisione del Tribunale la predetta dipendente ha proposto ricorso per cassazione.

In merito la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, ma è assoggettato al potere organizzativo dell’amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto “disponibile” tramite un provvedimento di copertura del posto “vacante”.

In tale senso è stato interpretato l’inciso “ove possibile” quale necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datore di lavoro) soprattutto in materia di lavoro pubblico laddove tale bilanciamento riguarda l’interesse della collettività.

L’esercizio dell’interesse del dipendente non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività.

Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi alla fattispecie dedotta in giudizio, avendo affermato che il diritto al trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, sussiste ove ricorra il requisito della “vacanza” del posto e ove il posto sia anche reso “disponibile” dalla decisione organizzativa della Pubblica amministrazione di coprire il posto vacante.

L’amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d’imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall’interesse dell’aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all’interesse alla corretta gestione della finanza pubblica.

Per tali motivi la Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza del 24.3.2021, n. 22885, ha respinto la richiesta della dipendente sopraindicata ed ha confermato la sentenza della Corte d’appello.

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