Se l'intervento della Consulta consente di escludere la punibilità, a determinate condizioni, dell'eventuale condotta di aiuto al suicidio ed è tale da determinare sussistenza di un diritto di pretendere che il SSN provveda in tal senso, non permette tuttavia di riconoscere la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, azionabile in giudizio, ad essere assistiti nel proposito di morire attraverso la prescrizione/somministrazione di un "farmaco letale.