È innegabile l’abnormità del ritardo col quale l’amministrazione, tenuta a evadere la richiesta di accesso in trenta giorni, ha riscontrato l’istanza, peraltro solo a seguito delle reiterate iniziative giudiziarie dell’interessato (il ricorso per l’accesso accolto dal TAR con la summenzionata decisione e la proposizione di un successivo ricorso per ottemperanza), a distanza di oltre 400 giorni dalla richiesta, con condotta tanto antigiuridica quanto priva di giustificazione alcuna.