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23/07/2021

Assenze per terapie salvavita: il medico di base può certificarle?

FAQ Aran del 16.6.2021, N. 33:

Commento di Robert Tenuta - Direttivo nazionale Dirigenza Sanitaria

Può il medico di base avere competenza nell’attestare la sussistenza delle gravi patologie e/o nel certificare le assenze dal lavoro in caso di effettuazione delle terapie salvavita e quelle relative agli effetti collaterali delle stesse?

In merito a tale questione l’ARAN ha preliminarmente chiarito la diversità di fattispecie prevista dall’art. 20 del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali 2016-2018 (ed, analogamente dall’art. 42 del CCNL dell’Area Sanità 2016-2018).

Infatti, nel comma 2 si elencano i soggetti cui compete rilasciare la certificazione sulla sussistenza delle gravi patologie, distinguendo tra: Strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali; Enti accreditati; Strutture con competenze mediche delle Pubbliche amministrazioni (nei casi previsti).

Diversamente, il comma 4 del medesimo art. 42 elenca i soggetti che possono certificare i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie salvavita e ai relativi effetti collaterali, vale a dire la struttura medica convenzionata ove viene effettuata la terapia o l’organo medico competente.

Pertanto, l’ARAN ha precisato che la certificazione circa la sussistenza delle gravi patologie spetti soltanto agli enti sopra indicati, mentre la certificazione dei giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie salvavita e le assenze correlate agli effetti collaterali di quest’ultime (giorni che vanno esclusi dal computo del comporto anche se in regime di ricovero ospedaliero) può essere effettuata anche dal medico di medicina generale (oltreché, beninteso, dalla struttura medica convenzionata). Invero, nella dizione “organo medico competente” si ritiene debba ricomprendere anche il medico di base e che, al medesimo potrebbe farsi riferimento, ad esempio, anche nel caso di terapie salvavita svolte per loro.

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