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18/06/2021

Anzianità servizio presso Irccs: ordinanza Tribunale Monza

Tribunale di Monza – Sez. Lavoro – Ordinanza del 17 APRILE 2021

Commento a cura di Emilio Ciusani, Responsabile regionale Dirigenza sanitaria Anaao Assomed Lombardia

Un sanitario ha partecipato ad una selezione indetta da un’azienda sanitaria lombarda per il conferimento di un incarico di struttura complessa e ne è stato escluso in quanto l’azienda non ha ritenuto il predetto in possesso del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (art. 10 d.p.r. 484/1997).

Il predetto si è allora rivolto al Tribunale lamentando che l’azienda non ha tenuto conto dell’anzianità di servizio di 25 anni e 10 mesi dallo stesso maturata presso un IRCCS, nonché di un anno di servizio presso un ospedale estero.

L’azienda non ha ritenuto di valorizzare l’anzianità maturata presso l’IRCCS in quanto quest’ultimo non ha adeguato il proprio ordinamento del personale alle disposizioni previste dal d.lgs. 502/1992 per il personale delle strutture pubbliche del SSN e che, pertanto, l’anzianità maturata presso lo stesso IRCCS non può essere considerata equipollente a quella maturata presso le strutture sanitarie pubbliche.

Il Tribunale, però, ha evidenziato che l’IRCCS in argomento è risultato di diritto privato, riconosciuto dal Ministero della salute e iscritto nel registro delle strutture accreditate dalla Regione Lombardia: all’anzianità di servizio maturata presso lo stesso devono pertanto trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 del d.p.r. 761/1979, laddove è previsto che “il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici…”.

L’anzianità di servizio maturata dal ricorrente presso l’IRCCS di diritto privato, sia pure considerata al 25%, a cui va sommato l’anno di servizio prestato presso l’ospedale estero (in ordine al quale il predetto ha ottenuto il decreto regionale di equipollenza), ad avviso del Tribunale di Monza, costituisce pertanto requisito di anzianità di servizio valido per la partecipazione alla selezione indetta dall’azienda sanitaria suindicata.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ha pertanto accertato che il ricorrente è in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di struttura complessa sopraindicato e, con ordinanza del 17 aprile 2021, ne ha disposto l’inclusione nell’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio.

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