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10/06/2021

Mobilità e concorsi: sentenza del Tar Campania

Tar Campania, Sentenza del 7.4.2021, N. 2301

Commento di Gisella Parrinello, Responsabile regionale Dirigenza sanitaria Anaao Assomed Sicilia

Un dirigente sanitario ha partecipato ad una procedura di mobilità volontaria indetta da un’azienda sanitaria con avviso di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001. Detto avviso di mobilità conteneva quale requisito specifico di ammissibilità il possesso di comprovata esperienza specifica in attività clinica neuropsichiatrica infantile documentata attraverso il servizio prestato in aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

Da detta procedura di mobilità il predetto sanitario veniva escluso in ragione della ritenuta carenza del sopramenzionato requisito specifico.

Successivamente l’azienda sanitaria sopraindicata indiceva concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del d.p.r. 483/1997, volto all’assunzione a tempo indeterminato, non richiedendo il requisito specifico di ammissibilità, ponendosi così in evidente discontinuità rispetto alla precedente procedura di mobilità.

Avverso l’indizione del pubblico concorso è insorto il sopraindicato dirigente sanitario deducendone l’illegittimità per violazione dell’art.30 del d.lgs. 165/2001, dell’art. 3 della legge 241/1990, oltre all’eccesso di potere per illogicità manifesta e per difetto di motivazione.

L’interessato ha evidenziato che richiedendo per la procedura di mobilità un requisito specifico di ammissione, non più prescritto ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale successivamente bandita, l’azienda sanitaria ha eluso il principio della prevalenza della mobilità dei pubblici dipendenti tra le varie amministrazioni ed aziende equiparate rispetto all’indizione di una nuova e più onerosa procedura concorsuale.

Il TAR Campania, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, ha rilevato come l’azienda sanitaria abbia sostanzialmente eluso la portata precettiva dei principi ispiratori del vigente assetto ordinamentale, poiché, da un lato, ha indetto una procedura concorsuale per la copertura della medesima posizione lavorativa oggetto della precedente procedura di mobilità e, dall’altro ha prescritto per la partecipazione alla prima dei requisiti di ammissione meno stringenti e specifici di quelli indicati come necessari ai fini della mobilità esterna del personale di altre amministrazioni, nonostante la posizione lavorativa da coprire fosse del tutto identica. In tal modo operando, nonostante abbia formalmente rispettato il principio di priorità della procedura di mobilità, l’azienda ne ha sostanzialmente violato la ratio precettiva, saldamente protesa nell’affermare la preferenza normativa per la mobilità volontaria, espressa dall’art. 30 del d.lgs.165/2001.

L’azienda sanitaria ha quindi violato non solo il precetto imposto dall’art. 30 d.lgs. 165/2001, ma anche, ponendo in essere la descritta condotta elusiva, i doveri di correttezza e buona fede, in quanto avrebbe dovuto assicurare la perfetta rispondenza tra i profili professionali oggetto sia della procedura di mobilità, sia del concorso pubblico successivamente indetto, e quindi dei requisiti di ammissione, espressivi della professionalità ricercata, necessari per la partecipazione sia all’una che all’altra selezione.

In conclusione il TAR Campania, con sentenza del 7.4.2021, n. 2301, ha annullato il sopracitato concorso pubblico.

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