Rassegna di giurisprudenza
13/04/2021

Giurisprudenza:incarichi di lavoro autonomo per svolgimento attività ordinarie; responsabilità; il caso "San Giacomo".

Incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, selezione estesa a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine, reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione: sollevata questione ti legittimità costituzionale. Responsabilità e principio di autodeterminazione; omessa convocazione trattaiva aziendale; la chiusura degli ospedali e il caso San Giacomo di Roma.

Tar Veneto: Ordinanza 1324/2020 : Sollevata la questione di legittimità Costituzionale su ricorso proposto da Anaao Veneto nei confronti della regione e della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Management delle Aziende Socio-Sanitarie e per l’incremento dei trapianti d’organo.  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3, 32, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 (recante "Piano socio-sanitario reginale 2019-2023"), nella parte in cui approva, quale parte integrante della legge medesima, il Piano socio-sanitario 2019-2023 limitatamente alla parte in cui questo prevede che "allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei LEA, le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire a medici incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie" e che "Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione."

Tar Campania - Sez. V - sentenza n. 924/2021 L’omessa convocazione alle trattative sindacali va proposta al giudice ordinario. L'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 3, dispone: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge n- 300/1970, n. 300 e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40 e seguenti del presente decreto”.

Cassazione Civile – ordinanza 8163/2021. La lesione del consenso informato va provata.La Corte di cassazione ha ribadito che l'autodeterminazione del paziente è oggetto di un "diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute" che trova "fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost.". Nonostante ciò, ai fini risarcitori occorre sempre un "giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato".

Consiglio di Stato – sentenza 2802 del 7 aprile 2021.L’ospedale San Giacomo di Roma non andava chiuso. A deciderlo una sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la sentenza del Tar e ha accolto il ricorso di Maria Oliva Salviati il cui avo, il Cardinale Antonio Maria Salviati aveva ceduto nel 1593 l’immobile vincolandone l’uso a presidio ospedaliero. Il ricorso si è basato sull’illegittimità della chiusura di servizi essenziali di altissima qualità, essendo l'Ospedale San Giacomo inserito nel Piano Emergenza Massimo Afflusso Feriti. L'ospedale era stato chiuso nel 2008. Era stato omesso il riferimento alla circostanza che sull'immobile insiste un vincolo di destinazione imposto alla fine del 1500 dal Cardinale Antonio Maria Salviati. La sentenza ha riconosciuto l'interesse morale, giuridicamente qualificato della ricorrente, a che l'Ospedale San Giacomo sia utilizzato come Ospedale, nel rispetto della volontà del suo avo. Il Collegio ha ritenuto che “secondo i canoni di ragionevolezza e buon andamento, la discrezionalità amministrativa incontra nel caso in esame il limite derivante dalla “storica” destinazione dell’immobile a tale pubblica finalità, anche a prescindere dal profilo civilistico sollevato dalla Regione concernente l’attualità giuridica del vincolo di destinazione così risalente nel tempo, in quanto, proprio in ragione dell’importanza storica e morale della donazione e della destinazione nei secoli dell’immobile, la scelta dell’Amministrazione non potrebbe prescindere da adeguata ponderazione e bilanciamento dei vari profili di interessi implicati, di rilevanza sia pubblica che privata”.Sarà ora la Regione Lazio ad adottare gli opportuni provvedimenti per eseguire la sentenza.

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