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05/04/2021

Incremento fondi comma Gelli: gli IZS ancora una volta dimenticati.

La news è a cura dei Segretari aziendali Anaao Assomed IZS (in calce le firme)

Dirigenti Sanitari (Veterinari, Biologici e Chimici) che lavorano ogni giorno nei 10 Istituti Zooprofilattici Sperimentali d’Italia, una piccola truppa nell’ottima del sistema sanitario nazionale, ma certamente non una componente minoritaria per importanza, nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive comprese le zoonosi e della sicurezza alimentare e certamente non enti estranei al SSN.

Per citare il ministero della salute: “gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) con le loro 10 sedi centrali e le 90 sezioni diagnostiche periferiche, rappresentano un importante strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti”.

Inutile ricordare che dal 5 marzo 2020, tutti gli II.ZZ.SS hanno dato il loro fattivo contributo, e continuano a darlo, alla diagnostica da tampone per la ricerca del SARS-COV-2, data la loro grande capacità diagnostica anche molecolare e la loro tradizionale prontezza nelle risposta alle emergenze epidemiche ed alle altre crisi in sicurezza alimentare: BSE, Influenza aviaria, Influenza panH1N1, Diossine, Chikungunya, West Nile ecc ecc. solo per citare le ultime in ordine cronologico.

E allora perché scriviamo questo articolo sulle news del nostro sito? La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018‐2020”. Destinazione delle risorse di cui all’art. 1, commi 435 e 435 bis, il c.d. “comma Gelli” recita:

Art. 1 - Comma 435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

Art. 1 - Comma 435-bis. In vigore dal 01/03/2020, modificato da: Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 Articolo 25, Art. 25 Disposizioni di competenza del Ministero della salute: all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

L’attuazione di questi comma in realtà è stata rinviata fino al confronto regionale con le OO.SS.NN. che in alcune regioni come la Lombardia si è concluso in questi giorni, dandone le direzioni attuative di questo incremento dei fondi del trattamento accessorio e la distribuzione tra i vari enti, che ancora una volta non vede considerati gli II.ZZ.SS.

Le risorse, del comma Gelli, devono essere destinate a tutte le strutture, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per cui non si comprende come mai ancora una volta i dirigenti sanitari operanti presso gli II.ZZ.SS non debbano beneficiare degli aumenti disposti dalla Legge, ai sensi del vigente CCNL 19/12/2019.

Per queste ragioni, chiediamo alle Regioni di definire i criteri di allocazione delle risorse messe a disposizione dalla legge, in ambito di confronto nei modi e termini indicati dal contratto collettivo (artt. 6, 7 e 8) anche nei confronti degli II.ZZ.SS, aggiornando il confronto nel caso questo sia già stato concluso per integrare questa lacuna.

Rosanna Desiato - Piemonte - Liguria
Giancarlo Biancotto - Delle Venezie
Marinella Capuccella - Umbria - Marche
Graziella Deiana - Sardegna
Paolo Bonilauri - Lombardia - Emilia Romagna
Giovanna La Salandra - Puglia - Basilicata
Ugo Marchesi - Lazio - Toscana
Lucilla Ricci - Abruzzo - Molise
Teresa Tagariello - Del Mezzogiorno
Irene Vazzana - Sicilia

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