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26/03/2021

Certificato “sana e robusta costituzione”: sentenza del Tar Sicilia

TAR SICILIA – Catania – SEZ. IV – Sentenza dell’’8.1.2021, N. 64

Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Come è noto l’articolo 16, comma 3, della legge n. 68 del 1999, così come l’art. 42 del decreto legge n. 69 del 2013, hanno abrogato l’obbligo di produzione del certificato di “sana e robusta costituzione” ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Sulla base di tali disposizioni un pubblico dipendente che aveva partecipato ad una procedura concorsuale interna indetta da un’asl per l’assegnazione di altro posto vacante in pianta organica, vistosi escluso dalla selezione medesima per deficit di idoneità fisica (accertata dal medico competente a seguito di controlli sanitari di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 finalizzati alla verifica dell’idoneità piena ed incondizionata all’impiego) ha adito il Tar Sicilia al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di concorso nella parte in cui lo stesso prevedeva il possesso “della idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle mansioni specifiche del posto a concorso”.

Il TAR Sicilia – Catania sez.IV, con sentenza dell’8.1.2021, n.64 ha però respinto il ricorso, ritenendo non sussistere la dedotta violazione delle norme sopraindicate e che pertanto la clausola di bando contestata risulti legittima. Più in particolare ad avviso del TAR Sicilia non risulta violato l’art. 16,comma 3, della legge n. 68 del 1999, poiché questo si limita ad abrogare l’obbligo di produzione del certificato di “sana e robusta costituzione” ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ma lascia comunque “salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni”. Non richiedere la produzione di un certificato relativo alla costituzione fisica del lavoratore non significa, quindi che l’accesso all’impiego sia compatibile con qualsiasi condizione fisica, anche di disabilità.

Del pari il TAR Sicilia non ha riscontrato violazione nemmeno dell’articolo 42 del decreto legge n. 69 del 2013, poiché anche questa norma si limita ad abrogare l’obbligo di produrre il certificato di “sana e robusta costituzione”, ma ovviamente non determina una completa deregulation in ordine al possesso dei requisiti fisici e di idoneità necessari per svolgere determinate mansioni.

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