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12/03/2021

Pandemia e trattenimento in servizio oltre il 40° anno: il parere della Funzione Pubblica

Commento di Emilio Ciusani, Responsabile regionale Settore Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Lombardia

Un’azienda socio sanitaria ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica un parere circa la portata applicativa dell’art. 5-bis del d.l. 30.12.2019, n.162 con particolare riferimento “alla sussistenza di discrezionalità in capo all’azienda a fronte della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo – comunque non oltre il 70° anno di età- presentata dai dirigenti medici e sanitari del SSN”.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dapprima evidenziato che la disciplina introdotta dal d.l. 162/2019 consentiva di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 40 anni di servizio effettivo, prevedendo contestualmente che l’amministrazione, nel rispetto di criteri organizzativi predeterminati con appositi atti aziendali, potesse autorizzare tale prosecuzione fino all’assunzione di nuovi medici specialisti, indicendo le relative procedure di reclutamento non oltre 180 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione alla permanenza in servizio.

All’art. 5-bis del d.l. 30.12.2019, n.162 sono state successivamente apportate alcune modifiche (art. 30-bis della legge 13.10.2020, n,126) a causa dell’acuirsi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19.

Le modifiche intervenute, ad avviso del Dipartimento della Funzione pubblica, non possono comunque giustificare il superamento del divieto di incrementare il numero dei dirigenti. Infatti, pur considerando che la disciplina si configura in ambito ordinario come un diritto potestativo per il dirigente che ne faccia richiesta, si deve evidenziare che detta regola è pur sempre legata al raggiungimento degli obiettivi enunciati dalla norma, essendo funzionale agli stessi. Ai fini dell’accoglimento delle istanze in argomento, permane, quindi, in capo all’amministrazione l’obbligo di verificare che l’autorizzazione a tali prosecuzioni non determini un incremento del numero dei dirigenti.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ritiene che le modifiche apportate dal legislatore all’art. 5-bis del d.l. 30.12.2019 abbiano inteso eliminare l’obbligo formale di dotarsi di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale e ciò in ottica di semplificazione procedimentale connessa alla crisi emergenziale dovuta al diffondersi del Covid 19. Tuttavia appare pur sempre necessario – ai fini dell’autorizzazione al trattenimento in servizio di cui si tratta – che l’amministrazione effettui in concreto una ponderata valutazione in ordine alla funzionalità dell’utilizzo della deroga rispetto all’ottimale perseguimento degli obiettivi predeterminati dal legislatore, tenendo comunque conto delle reali esigenze organizzative della stessa amministrazione, del vincolo generale posto al numero dei dirigenti, nonché garantendo la parità di trattamento tra i richiedenti.

Conclusivamente il Dipartimento della Funzione pubblica non ritiene che le amministrazioni possano accettare la richiesta di trattenimento in servizio senza aver preventivamente effettuato le dovute valutazioni in ordine al ricorrere dei presupposti sopra evidenziati.

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