Rassegna di giurisprudenza
27/10/2020

Giurisprudenza: responsabilità: ricettario, dati statistici. Incarichi

Questa settimana: falso ideologico: il ricettario bianco e rosso; responsabilità e dati statitici; la posizione di garanzia del medico; conferimento incarichi struttura semplice

Corte di Cassazione – Sezione V- – sentenza n. 28847. La Cassazione blocca le ricette mediche di “comodo”: solo dati clinici constatati.Scatta il falso ideologico per il medico che, per assecondare un farmacista che ha venduto un farmaco senza ricetta, lo prescrive sotto dettatura sul suo ricettario bianco. La Corte di Cassazione conferma la condanna per la prescrizione di un medicinale senza aver mai visto il paziente. Senza successo la difesa fa presente che le ricette “incriminate” non erano rosse, e dunque a carico del Ssn, ma “fogli” liberi del medico di base che non agiva come pubblico ufficiale.La Suprema corte, nel confermare la falsità ideologica in certificati commessa da una persona che svolge un servizio di pubblica utilità, coglie l’occasione per fare il punto sulla differenza tra il ricettario rosso, e quello bianco con la sola intestazione del medico. E ricorda che anche la prescrizione sul ricettario bianco - che il medico deve usare quando svolge attività privata, intramoenia compresa - presuppone un accertamento della sussistenza di una patologia che giustifichi la somministrazione del prodotto, a prescindere dall’obbligo di indicare la diagnosi. Una ricognizione diretta, imposta anche dal Codice deontologico dei camici bianchi, che obbliga i sanitari ad indicare nelle ricette solo dati clinici constatati

Corte di Cassazione Penale – Sezione IV- – sentenza n. 28294. Responsabilità e dati statistici. Il coefficiente di probabilità non basta per la responsabilità medica . In materia di nesso causale relativo alla responsabilità omissiva del medico, la giurisprudenza di legittimità è allineata nel ritenere che tale nesso può essere ravvisato quando si accerti che, se il medico avesse realizzato la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Tuttavia non è corretto decretare l'esistenza del nesso causale in maniera automatica solo basandosi sul coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica di riferimento.

Corte di Cassazione Penale – Sezione IV- – sentenza n. 28316. La posizione di garanzia del medico. La sentenza numero 28316/2020 si è soffermata sulla delicata questione dell'assunzione, da parte del medico, di obblighi protettivi nei confronti del paziente, delineando un quadro di riferimento che merita un particolare approfondimento.Innanzitutto, si segnala l'affermazione secondo la quale la posizione di garanzia del medico esplica la sua funzionalità in relazione agli obblighi di protezione, in forza dei quali il sanitario deve preservare il bene protetto da ogni rischio che ne mette a repentaglio l'integrità e agli obblighi di controllo e sorveglianza, che impongono al sanitario di neutralizzare tutte le fonti di pericolo che minacciano il bene protetto.Così, per i giudici, il ruolo protettivo del medico può derivare anche da una situazione di fatto, ovverosia da un atto di determinazione volontaria che genera un dovere di intervento impeditivo dell'evento dannoso.

Tribunale di Salerno – sentenza 10 settembre 2020. Conferma incarico dirigente struttura semplice.L'art. 28 del CCNL applicato al rapporto non prevede un diritto soggettivo del dirigente incaricato di una struttura semplice a ottenere la conferma dell'incarico alla sua scadenza, ma prevede solo che l'esito positivo della valutazione della commissione competente "realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico".

 

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