Cassazione Civile – Sezione VI- – Sentenza 31 agosto 2020.Responsabilità medica: conseguenze della distribuzione dell’onere della prova. Nei giudizi di responsabilità medica, il medico e il paziente sono gravati da un differente onere della prova e, quindi, il fatto ignoto ricade sull’uno o sull’altro a seconda di cosa sia rimasto non dimostrato. A soffermarsi sulla questione, di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 18102.
Cassazione Civile – Sezione III- – Sentenza 26 agosto 2020.Omessa informazione e danno alla salute per colpa del medico. Nell’ordinanza 17806 del 2020 la Corte di Cassazione si è interessata dell’omessa o insufficiente informazione del paziente da parte del medico, analizzando tutte le ipotesi che si possono configurare e i loro risvolti in termini risarcitori.
Cassazione Civile – Sezione III- – Sentenza 25 agosto 2020.La liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa.Quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, anche, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anchenel caso in cui sia accertato che la vittima, come nell'ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all'inizio della sua attività, al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
Tribunale di Piacenza – Sezione Lavoro- – Sentenza 20 agosto 2020.L’impossibilità del diritto al trasferimento va provata rigorosamente dall’Azienda. Argomenta il giudice che l’impossibilità è un “quid pluris” rispetto all’antieconomicità: peraltro non è sufficiente allegare che la sede di attuale assegnazione sia carente di organico e in quella richiesta, invece, l'organico sia eccedentario, ma occorre allegare e provare che senza la prestazione lavorativa dell'avente diritto al trasferimento la sede di attuale assegnazione più non potrebbe operare o sarebbe gravemente pregiudicata nella sua ordinaria operatività e/o che nella sede o nelle sedi richieste dal lavoratore la sua prestazione sarebbe inutilizzabile perché totalmente o grandemente superflua.
Tar Calabria – Sezione II- – Sentenza n. 1250/2020. Ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale non può essere subordinata al rispetto di alcun quoziente numerico legato al fabbisogno del SSN. Questo in quanto, sostiene il giudice, la ratio della norma (art. 3, L. 401/2000), è quella di tutelare il legittimo affidamento di coloro che si erano iscritti ad una facoltà che, improvvisamente, non era più abilitante per la medicina generale