Il principio della parità di trattamento previsto dall'art.1, L. n. 735/1960, con riferimento sia ai fini dell’ammissione ai concorsi, sia ai fini della valutazione come titolo, implica che il servizio svolto all’estero dal personale sanitario non può essere penalizzante, ma al contempo non può neppure costituire un vantaggio, consentendo al personale sanitario che ha prestato servizio all’estero di ottenere un trattamento privilegiato rispetto a quello che ha svolto la propria attività in Italia.