La scelta del direttore non configura un'immissione di un dirigente nei ranghi dell'amministrazione pubblica (trattandosi di professionista già in servizio), e neppure soggiace a dei criteri stringenti volti ad una “classificazione” tecnica degli aspiranti, finalizzandosi piuttosto alla nomina, su basi fiduciarie, di candidati idonei (previo parere della commissione e con scelta rimessa alla capacità manageriale.