Il collegio è consapevole che la latitudine del concetto di “indicazione” dell’odontoiatra, non è appagante nella misura in cui finisce per scaricarsi indirettamente sulla concreta possibilità che l’igienista dentale possa concretamente essere autorizzato ad avviare un proprio autonomo ed esclusivo studio professionale prescindendo dalla compresenza di un odontoiatra.