Rassegna di giurisprudenza
06/03/2020

Sentenze: le novità 2- 6 marzo 2020. Atto aziendale Ircss, Responsabilità d'equipe e informazione al paziente, rapporto lavoro personale universitario e aziende sanitarie

Questa settimana: - Atto Aziendale IRCSS - Responsabilità di equipe - Modalità di informazione paziente - Personale universitario e azienda sanitaria

Consiglio di Stato – Sentenza n. 1213 del 17 febbraio 2020. L’Atto aziendale degli I.R.C.C.S. è equiparato agli atti aziendali delle Aziende Sanitarie Locali, in quanto gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, chiamati ad integrare la rete di gestione del Servizio Sanitario sul territorio nazionale pur con specifiche caratteristiche distintive (v. art. 1 del d. lgs. n. 288 del 2013), sono retti dai medesimi principi informatori del Servizio Sanitario stesso, del quale fanno parte ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 e ripetono le essenziali linee disciplinatorie. Detto Servizio è improntato alla gestione aziendalistica anche di detti enti con atti in tutto e per tutto aventi natura privatistica, in armonia e in analogia con le Aziende Sanitarie senza che rilevi in senso contrario la finalità macro organizzativa degli atti, e tanto in deroga all’ ordinario riparto di giurisdizione circa l’impugnativa, avanti al giudice amministrativo, di detti atti quali ordinaria espressione di potestà pubblica.

Tribunale di Milano – Sentenza n. 1007del 5 febbraio 2020. Nella equipe medica la responsabilità grava su ciascun sanitario coinvoltQuando l'intervento sia eseguito in equipe, l'obbligo di diligenza grava su ciascun componente e non concerne solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sulle condotte erronee altrui.

Tribunale di Milano – Sentenza n. 1856 del 28 gennaio 2020. Si può informare il paziente con indicazioni a voce purché corrispondenti ai requisiti indicati dalla legge. La documentazione scritta non rappresenta l’unico mezzo per dar prova della comunicazione al paziente di un’informazione completa, aggiornata ed a lui comprensibile circa le proprie condizioni di salute, la diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati dal medico, le possibili alternative ai trattamenti proposti ed infine circa le conseguenze di un eventuale suo rifiuto delle cure, ben potendo – in relazione ai connotati della vicenda – procedersi a informare il paziente con indicazioni a voce purché corrispondenti ai requisiti sopra menzionati.2-6 marzo 

Consiglio di Stato – Sentenza n. 554 del 23 gennaio 2020 - Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché il d.lgs. n. 517/1999, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui al d.lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

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