Rassegna di giurisprudenza
01/03/2019

Sentenze: le novità 25 febbraio 1 marzo 2019

Questa settimana: - Limiti a pubblicazione online dei dati patrimoniali; - Trasfusioni ed epatite C; - Individuazione zona carente di assistenza primaria; - Mancato conferimento incarico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019.Limiti a pubblicazione online dei redditi dei dirigenti PA.Va dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), dello stesso d.lgs. anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Corte di Cassazione – VI Sezione Civile – Ordinanza 4995/2019.La Corte di Cassazione dice si al diritto al risarcimento in caso di epatite C contratta a seguito di Trasfusioni. Il contagio avvenne a seguito di cinque trasfusioni dopo un intervento chirurgico. La Corte d'appello di Brescia, invece, aveva ritenuto non fosse possibile il risarcimento in quanto il test per l'accertamento della presenza del virus dell'epatite C era stato reso disponibile solo nel 1988. Secondo la Cassazione il ministero della Salute era comunque tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi.

Tar Calabria – I Sezione – Sentenza n. 2069 del 6 dicembre 2018.L’individuazione della zona carente di assistenza primaria se non supportata da adeguata motivazione è illegittima. È sempre necessario quel minimum di esplicitazione, anche fattuale (ad es. numerica), delle ragioni che, in applicazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale - o, nei casi previsti, anche in deroga ad essi - e dalle ulteriori fonti di disciplina, giustificano l'individuazione delle zone carenti di assistenza primaria.

Tar Molise Campobasso – I Sezione – Sentenza n. 686/2018. Risarcimento del danno patito per il mancato conferimento dell'incarico provvisorio. Relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie per la disponibilità alla copertura di incarichi provvisori di medicina generale o di medicina dei servizi, tesi a garantire la continuità assistenziale, si è in presenza di atti i quali esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, essendo pacifico che il rapporto coi medici convenzionati, regolato da Accordi collettivi, esula dal pubblico impiego per difetto del requisito del vincolo di subordinazione e rientra nell'ambito della prestazione d'opera professionale svolta con carattere di para-subordinazione.

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