Rassegna di giurisprudenza
01/02/2019

Sentenze: le novità 28 gennaio 1 febbraio 2019

Questa settimana: - Unicità del rapporto di lavoro del personale medico; - Responsabilità: colpa lieve; - Responsabilità medica: quando le linee guida non bastano

Corte Costituzionale – Sentenza n. 238 del 21/12/2018 La sentenza dichiara la illegittima costituzionale di alcuni articoli di tre leggi regionali della Basilicata. In particolare quelle in materia di incompatibilità in base al quale le tre leggi regionali prevedevano la possibilità di strutture sanitarie private accreditate con il SSN di avvalersi dell’opera di medici in rapporto esclusivo con il SSN. La Corte afferma che la norma “disattende il principio di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, in base al quale con il SSN può intercorrere un unico rapporto di lavoro e tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il SSN. Pertanto la norma regionale impugnata laddove prevede che una struttura sanitaria privata accreditata possa avvalersi di medici in rapporto esclusivo con il SSN, disattende dunque il principio di unicità di rapporto di lavoro, in tal modo violando l’articolo 117 della Costituzione.

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale – sentenza n. 3206/2019. Eclusa la colpa lieve prevista dalla Balduzzi per il pediatra ingiustamente “attendista”. Il pediatra non può rinviare la visita domiciliare e una volta effettuata non riconoscere la presenza di una violenta infezione in atto, omettendo di indirizzare la famiglia del bambino a un controllo presso il pronto soccorso per esami strumentali e di laboratorio.

Corte di Appello di Catania – sentenza n. 2137/2018. Non sempre per i medici è sufficiente attenersi alle linee guida: se la specificità del caso concreto impone uno standard di diligenza più elevato, il sanitario che non vi si conforma deve rispondere del proprio operato.Ad esempio, il mero rispetto delle linee guida non può "salvare" il medico dalla condanna conseguente all'omessa diagnosi di anomalie fetali, dalla quale è derivata una nascita indesiderata.

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