Rassegna di giurisprudenza
14/09/2018

Sentenze: le novità dal 10 al 14 settembre 2018

Questa settimana: - Responsabilità: nesso causale tra condotta medico e danno; - Licenziamento per incarichi non autorizzati; - Responsabilità: le linee guida

Corte d’Appello di Palermo – Sezione I - sentenza del 25/06/2018 Odontoiatra: è sempre il paziente danneggiato a dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - sentenza 20880/2018 .Licenziamento per giusta causa legittimo se il medico non è stato preventivamente autorizzato a svolgere incarichi esterni che invece ha eseguito. Niente dubbi dalla Cassazione che ha confermato il licenziamento di un dirigente medico della Croce Rossa che nel 2011 e 2012 aveva svolto l’incarico di medici penitenziario con compensi annui superiori ai 100mila euro. Il dirigente medico avrebbe dovuto domandare al datore di lavoro pubblico l'autorizzazione allo svolgimento o alla conservazione dell'altro incari

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale- sentenza 39733/2018 . Niente "non punibilità" secondo le legge Gelli-Bianco se c'è negligenza per disattenzione e non sono state rispettate le linee guida. A stabilirlo è stata la quarta sezione penale della Cassazione, secondo la quale la norma prevede l'esclusione della punibilità solo se siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche, purché siano adeguate alle specificità del caso. La Cassazione ha dato ragione alla Corte d'Appello che ha accertato “la ricorrenza di profili di colpa per negligenza a carico del secondo operatore. Da tanto consegue l'inapplicabilità della novella alla fattispecie per cui è giudizio, che involge profili di colpa estranei dall'ambito applicativo della invocata causa di non punibilità, ex art. 590-sexies, cod. pen.”.

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