Rassegna di giurisprudenza
13/07/2018

Sentenze: le novità dal 9 al 13 luglio 2018

Questa settimana: - Perdita di chance: quando è risarcibile? - Responsabilità: onere prova - Il ruolo della CTU; - Titolo di “medico” conseguito all’estero - DG: mancato inserimento elenco idonei

Cassazione Civile - Sezione III - Sentenza n. 16919/2018 Risarcibile la perdita di chance di sopravvivere anche per pochi mesi. Determina l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ove risulti che, per effetto dell'omissione, sia andata perduta dal paziente la possibilità di sopravvivenza per alcune settimane od alcuni mesi, o comunque per un periodo limitato, in più rispetto al periodo temporale effettivamente vissuto. Il principio più volte espresso dalla Cassazione, viene ora ribadito con sentenza n. 16919 del 27 giugno 2018.

Cassazione Civile - Sezione III - Sentenza n. 16828/2018. Responsabilità medica: l'onere della prova nei giudizi contro la struttura.Con l'ordinanza n. 16828/2018 la Corte di Cassazione è tornata sul tema della ripartizione dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, in particolare soffermandosi sull'ipotesi in cui sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione medica.

Cassazione Civile - Sezione III - Ordinanza n. 15745/2018. In tema di responsabilità medico-chirurgica, l'accertamento giudiziale dei fatti non può prescindere dalle conoscenze tecniche specialistiche, che sono necessarie sia per comprendere gli eventi per i quali è causa, sia per la loro stessa rilevabilità. Tale circostanza conferisce alla CTU il ruolo di fonte oggettiva di prova posto che "il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi".

Tar Lazio - Sezione III quater - Sentenza n. 6590/2018.Titolo di medico denominato "Diploma di laurea - Dottore in medicina" conseguito all'estero. Nel ricomprendere nella procedura di riconoscimento dei titoli accademici anche quelli conseguiti nelle altre nazioni entrate nella CE dopo il 2005, comunque il legislatore non ha eliminato il propedeutico parere della Conferenza di Servizi per l'attribuzione della misura compensativa.

Tar Lazio - Sezione III quater - Sentenza n. 6604/2018. Direttori Generali: mancato inserimento nell’elenco degli idonei. Il Ministero ha motivato la mancata valutazione in assenza di attestato di frequenza del corso di formazione in materia sanitaria pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, imposto quale requisito di accesso alla selezione dall'articolo 1, comma 4, lett. c.) del D.Lgs. n. 171 del 2016 e s.m. e dall'art. 2, comma 1, lett. c), dell'Avviso pubblico di selezione.

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