La disciplina normativa della dirigenza medica non presenta alcun aspetto che possa consentire di attribuire al direttore di struttura complessa lo statuto professionale già delineato per il primario dell'art. 7 Dpr 128/1969, ma al contrario prevede che tutti i dirigenti medici siano dotati di autonomia e responsabilità legate al ruolo e all'esperienza professionale, e distingue il dirigente di struttura complessa dalla restante dirigenza medica principalmente per le funzioni di direzione ed organizzazione della struttura.