Rassegna di giurisprudenza
13/10/2017

Sentenze: le novità 9-13 ottobre 2017

Questa settimana: - Liquidazione del danno non patrimoniale; - Incompletezza cure e parcella; - Servizio ispettivo rilevazione presenze e prerogative sindacali; - Bando per direttore sanitario; - Legge 104 e part time: il nuovo orientamento; - Infermità da cause di servizio; - Vaccini: parere del Consiglio di Stato; - Tutela gestante e diritto all’anonimato della madre

Sentenze: le novità 9-13 ottobre 2017

Tribunale di Roma – Sezione XIII - Sentenza n. 13561 del 4 luglio 2017: La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Tuttavia, pur condividendosi l'esigenza di garantire effettiva parità di trattamento nella determinazione equitativa del "quantum" spettante al singolo danneggiato nel caso concreto, il Tribunale di Roma reputa opportuno, nell'attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, ovvero di un auspicabile intervento normativo in materia, liquidare il danno con riferimento alle tabelle elaborate dallo stesso Tribunale di Roma che appaiono allo stato adeguate a perseguire lo scopo indicato, in considerazione sia dei parametri adottati, che sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, sia dell'adozione di esse da parte di altri tribunali italiani.

Tribunale di Ferrara – Sentenza n. 600 del 7 luglio 2017:La presunta incompletezza delle cure, se determinata dal paziente, impone comunque il pagamento della parcella. L'accertamento tecnico ha escluso «un operato imprudente od imperito del dottore, il quale ha proceduto con cautela, per studiare il caso che presentava indubbia difficoltà, e quindi predisporre il migliore trattamento in base all'evolversi della condizione della paziente». La paziente, invece, «non ha collaborato alle cure, non presentandosi agli appuntamenti senza alcuna giustificazione».

Tar Puglia Lecce – sezione II - Sentenza n. 1391 del 9 agosto 2017: Non viola le prerogative sindacali l’istituzione del servizio Ispettivo Rilevazione presenze nella asl.Non può ravvisarsi la lamentata mancata attivazione dei meccanismi di consultazione prima di adottare l’atto istitutivo del Servizio Ispettivo Rilevazione Presenze.Si tratta di delibera con la quale la Direzione Generale della Asl ha istituito, peraltro con notevole ritardo, uno specifico organo ispettivo in ossequio ad una legge dello Stato.Si è, così, al di fuori del campo di azione della contrattazione integrativa caratterizzata, com’è noto, dal confronto tra sigle del datore di lavoro e dei lavoratori su aspetti specificamente devoluti al livello periferico di relazioni sindacali.Non può poi considerarsi illegittima la scelta di stabilire che l’attività di verifica demandata all’organismo ispettivo possa esercitarsi d’iniziativa del medesimo.Per la natura stessa della funzione ispettiva da svolgere, il Collegio reputa che non si possa precludere all’organo competente in materia di agire d’iniziativa; anzi, è proprio questa la modalità elettiva dell’esercizio della vigilanza e dell’attività ispettiva, la quale non può certo risolversi in un controllo depotenziato dall’effetto sorpresa.

Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 22925/2017 : La Corte di Cassazione prova a riscrivere il rapporto tra il diritto ai permessi e il part-time.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22925, intervenendo in tema di fruizione dei permessi “104”, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi per l’assistenza del familiare affetto da handicap grave spetta al lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro in part-time a condizione che sia articolata sulla base di un orario settimanale, che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.

Tar Lazio Latina – Sezione I - Sentenza n. 419 del 7 agosto 2017: È costante il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo il quale "il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio subite da pubblici dipendenti si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale.

Tar Calabria – Sezione II - Sentenza n. 892 del 5.6.2017: La normativa contrattuale "esclude che possano esservi rapporti di subordinazione tra una struttura semplice dipartimentale e una struttura complessa che afferisce allo stesso dipartimento. I rapporti tra il responsabile di una struttura semplice dipartimentale e i responsabili delle strutture complesse che afferiscono allo stesso dipartimento sono paritetici per quanto concerne gli ambiti di autonomia e responsabilità, che devono essere puntualmente e specificamente definiti dal contratto integrativo aziendale, dal regolamento aziendale di organizzazione e devono trovare riscontro nei singoli contratti individuali. Il responsabile di una struttura semplice dipartimentale risponde solo al responsabile del dipartimento cui la struttura afferisce. L'autonomia del responsabile di una struttura semplice dipartimentale è in termini generali quella stabilita dal comma 3 dell'articolo 27 del CCNL 1998-2001, che a questo riguardo precisa: «Per “struttura" si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie".

Consiglio di Stato – parere 26 settembre 2017, n. 2065 : La mancata presentazione della documentazione che comprova l’assolvimento dell’obbligo vaccinale per i bambini tra 0 e 6 anni, secondo l’interpretazione resa dal Consiglio di Stato, rappresenta requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, e si applica già dall’anno scolastico in corso. Inoltre, “La Costituzione […] contrariamente a quanto divisato dai sostenitori di alcune interpretazioni riduzionistiche del diritto alla salute, non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei bambini e di chi è già ammalato”.

Tribunale di Roma – Sezione I – sentenza n. 11426 del 6 giugno 2017: Il diritto all’anonimato della madre deriva dall’esigenza di tutelare la gestante che versi in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale ed abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata ed in condizioni ottimali e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita. È previsto espressamente dal nostro ordinamento: attualmente il DPR n. 396/2000 all’art. 30, comma primo, dispone che la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it