Rassegna di giurisprudenza
06/10/2017

Sentenze: le novità 2-6 ottobre 2017

Questa settimana: - Danno non patrimoniale : corretta individuazione dei criteri - Controlli, contabilità, finanziamenti - Responsabilità : omissione visita malato terminale - Malattia e secondo lavoro - Responsabilità ed omicidio colposo

Corte di Cassazione – Sezione III Civile - Sentenza n. 21939 del 21.09.2017: Ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da esse distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità

Tar Campania – Sezione I - Sentenza n. 4430 del 18.09.2017: Nel sistema sanitario è di fondamentale importanza il collegamento tra responsabilità e spesa; l’autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (d.lgs. n. 502/1992).

Cassazione Penale – Sezione VI - Sentenza n. 43123 del 20.09.2017: Il DPR 25 gennaio 1991, n. 41, art. 13, comma 3, (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48) prescrive che: “Durante il turno di guardia il medico è tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, oppure – ove esista – dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto”.

Cassazione Lavoro – Sentenza n. 21667 del 19.09.2017: Il secondo lavoro anche in malattia è compatibile durante l’assenza a condizione che non pregiudichi la pronta guarigione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione Lavoro (sentenza 21667/2017), che ha precisato che lo svolgimento di un'altra attività lavorativa può legittimare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà solo se la circostanza è sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia o quando pregiudica o ritarda la guarigione e il rientro del lavoratore in servizio.

Cassazione Penale – Sezione IV - Sentenza n. 42270 del 15.09.2017: La condanna di un medico chirurgo per omicidio colposo a seguito della morte di un paziente richiede il necessario accertamento dell'andamento della patologia e dell'efficacia delle terapie, fatto basandosi su affidabili informazioni scientifiche calibrate sul caso concreto.
Lo ricorda la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 42270/2017, con la quale è stata annullata con rinvio per un nuovo esame la sentenza di condanna di una dottoressa, giudicata responsabile di omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione sanitaria.
Per i giudici della quarta sezione penale, infatti, la Corte d'appello non aveva tenuto conto di un insegnamento giurisprudenziale costante, ovverosia che il rapporto di causalità tra omissione ed evento, nel reato di omicidio colposo, non può basarsi sul solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica.
Quest'ultimo, oltretutto, non può fondarsi esclusivamente su generalizzazioni scientifiche, ma deve avere alla base anche un "giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico" e tenere conto delle particolarità del caso concreto.

 

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