Rassegna di giurisprudenza
01/06/2017

Sentenze: le novità dal 29 maggio al 1 giugno

Questa settimana: - Assistenza al familiare portatore di handicap - Responsabilità medica: risarcimento per intervento inutile - Violazione rapporto di esclusività

Cassazione Penale – Sezione II - – Sentenza 24470 del 17.05.2017: nell’assistenza al familiare portatore di handicap, ciò che rileva è la prestazione di un’assistenza assidua e continuativa alla portatrice di handicap. Pertanto non può ritenersi di per sé falsa l’indicazione di essere convivente con la madre, in quanto non necessariamente incompatibile con la diversa dimora con moglie e figli, né con la legittima fruizione del congedo parentale. In tema di assistenza al familiare portatore di handicap il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un’interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l’assistenza degli handicappati, di talché sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che conviva costantemente, ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo.

Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza 12597 del 19.05.2017: la Cassazione ha accolto il riscorso per risarcimento danni per “intervento inutile”. Poiché l'intervento si è concretato in un'ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si realizza un danno evento, ossia una lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza patita per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell'intervento. È questo il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 12597/2017 che ha in parte accolto il ricorso per risarcimento danni avanzato da una paziente a seguito dell'intervento chirurgico a cui si era sottoposta in una Casa di Cura.

Corte dei Conti – Sezione giur. Puglia – Sentenza 193 del 02.05.2017: Il dirigente medico avente rapporto esclusivo con la struttura aziendale di riferimento può svolgere, a fronte di questa scelta, soltanto attività libero professionale in regime di intramoenia, anche se allargata al proprio studio privato, e l’ASL gli riconosce la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato e l’indennità di esclusiva: retribuzioni che diventano indebite nel momento in cui il sanitario deliberatamente violi le disposizioni poste a presidio del rapporto di esclusività e di tutela delle energie professionali a favore del datore di lavoro pubblico, svolgendo attività professionale non avente i requisiti indicati, ovvero oltre i limiti consentiti.

 

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