Rassegna di giurisprudenza
19/05/2017

Sentenze: le novità dal 14 al 19 maggio

Questa settimana: -Concorso e graduatorie - Responsabilità medica - Diniego aspettativa - Danno biologico

Tar Lazio – Sezione III quater – Sentenza n. 5124/2017: In caso di mancata ammissione alla procedura concorsuale è necessario impugnare anche la graduatoria definitiva. Viene impugnata la mancata ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio. Motivo di siffatta esclusione: mancato possesso, al momento della scadenza della domanda di partecipazione, del titolo di abilitazione alla professione medica.I ricorrenti si sono limitati alla sola impugnativa del bando e dell’atto di ammissione alla relativa procedura ma non hanno altresì impugnato gli esiti della procedura concorsuale stessa: pertanto, nessun utilità potrebbe derivare dall'eventuale accoglimento del ricorso poiché sarebbero in ogni caso fatti salvi i provvedimenti a valle, ovvero la graduatoria finale. Le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame

Cassazione Penale – Sezione VI – Sentenza n. 21631/2017.Se l'infermiere chiama, il medico deve rispondere altrimenti rischia di subire una pesante condanna penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21631/2017, nel sancire la definitiva condanna per omissione di atti di ufficio di un sanitario che si era rifiutato di andare a visitare un paziente, nonostante l’appello degli infermieri. Secondo la Cassazione se il personale infermieristico segnala l’urgenza e l’indifferibilità di un atto sanitario, riscontrando una situazione di rischio effettivo per il paziente, il medico ha l’obbligo di recarsi con tempestività a visitare il malato per valutare direttamente le condizioni nelle quali egli si trova.

Tribunale di Trani – Sentenza n. 13.02.2017 - Con ricorso ex art. 700 c.p.c., un dirigente medico dipendente a tempo indeterminato di una ASL, deduceva di avere presentato istanza di prolungamento dell'aspettativa non retribuita per motivi di lavoro, a seguito della proroga dell'incarico a tempo determinato da parte di altra azienda sanitaria; non avendo ottenuto la richiesta proroga, chiedeva ordinarsi alla sua ASL, di concedere l'aspettativa per tutta la durata dell'incarico conferitole dall'altra Azienda.L'aspettativa gli è stata negata.L'aspettativa prevista e regolata dal comma 8, lett. b) dell'art.10 CCNL Dirigenza Medica deve essere inquadrata, per quanto riguarda i presupposti per la sua concessione, nella previsione generale contenuta nel comma 1 e, conseguentemente, il periodo di aspettativa richiesto dal dirigente medico può essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio e l'azienda può motivatamente negarlo per preminenti esigenze organizzative.

Tribunale di Pordenone – Sentenza 17.03.2017 - : ha stabilito la non risarcibilità del danno biologico permanente quando l’accertamento non avvenga attraverso una valutazione clinico strumentale obiettiva. Infatti solo in ipotesi di assoluta mancanza di riscontro clinico i diritti inviolabili della persona, consacrati a livello costituzionale, possono essere bilanciati con altri principi quali il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore (C. Cost. 132/1985) ed il dovere di solidarietà sociale, secondo cui non è risarcibile il danno per lesioni di quei diritti che non superi il livello di tollerabilità che ogni persona inserita nel contesto sociale deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone (C. Cass. 26972/2008).

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