Rassegna di giurisprudenza
14/04/2017

Sentenze: le novità dal 10 al 14 aprile

Questa settimana: - orario lavoro: la regione non può decidere su orari di riposo e assunzioni extra - responsabilità medica, - trattamento pensionistico dei ricercatori e dirigenti medici, - CRI e buoni pasto

Corte Costituzionale - sentenza 72/2017: la regione non può decidere su orari di riposo e assunzioni extra. Sono incostituzionali le leggi regionali in contrasto con la normativa nazionale sull'orario di lavoro del personale sanitario e sull'acquisizione di personale sanitario a tempo determinato. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 72/2017 boccia le norme della Regione Basilicata. Il testo della sentenza.

Cassazione Penale – Sentenza n. 16140/2017: Già prima dell’entrata in vigore della legge gelli il 1 aprile 2017, la corte di Cassazione con questa sentenza, avente ad oggetto la responsabilità penale di un chirurgo per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), ha avuto modo di interloquire sulla riforma legislativa in materia di c.d. responsabilità medica.La Suprema Corte, infatti, nell’annullare il provvedimento impugnato per carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, si è occupata altresì dei profili di rimproverabilità colposa della condotta tenuta dal sanitario-imputato, atteso che il giudice del rinvio si troverà a dover giudicare nella vigenza della nuova normativa, nel frattempo entrata in vigore.In motivazione si legge che l’intervenuta parziale “abolitio criminis”, realizzata dall’art. 3, L. 189/2012 (di conversione del c.d. decreto Balduzzi), in relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connotate da colpa lieve, comporta che, nei procedimenti relativi a tali reati, pendenti in sede di merito alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell’art. 2, comma secondo, cod. pen., deve procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, in particolare verificando se la condotta del sanitario poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida.

Tar Lazio – Sezione III - Sentenza n. 3641/2017: Il ricorrente ha fatto presente che i ricercatori universitari al contempo dirigenti medici, andavano in pensione a 65 anni, salvo, previa istanza, dopo aver maturato 40 anni di servizio, non oltre comunque i 70 anni; ha inoltre sostenuto che vi era equiparazione a livello normativo tra le due categorie sotto il profilo del trattamento economico e a livello generale.L’Amministrazione ne aveva disposto il collocamento a riposo, a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data di compimento dell’età limite dei 65 anni, ex art.34, comma 7 del DPR n.382 del 1980.Invero secondo la normativa contenuta negli artt.102 del DPR n.382 del 1980 e 15-nonies, comma 2 del d.lgs. n. 502 del 1992, l’equiparazione tra il personale medico universitario, nel quale è annoverato l’interessato, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi.

Tar Lazio – Sezione III quater- Sentenza n. 3988/2017: Dopo alcune iniziali pronunce negative in particolare di primo grado, la giurisprudenza amministrativa ha definitivamente e condivisibilmente chiarito che la struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita del servizio mensa presso la sede di lavoro esclude «ogni forma di monetizzazione indennizzante».«Infatti, a prescindere dalla natura assistenziale o retributiva dell’istituto in questione, è decisivo rimarcare che, nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento».

 

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