Cassazione – III Sezione Civile - Sentenza n. 5781/2017: Specializzandi 1983-1991: i giudici della Terza Sezione della Cassazione hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al medico specialista, iscritto a una scuola di specializzazione prima del 1991, il quale non è tenuto a provare che il corso frequentato sia esclusivo e a tempo pieno, ma deve solo provare d’avere frequentato un corso di specializzazione senza essere stato remunerato. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania, che nel riesaminare il giudizio dovrà appellarsi al seguente principio: il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma deve solo provare di aver frequentato un corso di specializzazione senza essere remunerato.
Tar Campania Napoli – Sezione V - Sentenza n. 713/2017: La controversia che coinvolge lo specifico istituto previsto dall'art. 58 dell'accordo collettivo nazionale, in tema di assicurazione contro gli infortuni subiti dai medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale a causa od in occasione dell'attività professionale, rientra nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Corte di Appello di Palermo – Sezione I Penale - Sentenza 8 giugno 2016: Il responsabile di uno studio medico per la peculiarità della funzione posta a tutela di un bene primario ha l'obbligo di verificare, in via prioritaria, il possesso dei titoli formali dei suoi collaboratori, curando che in relazione ai detti titoli essi svolgano l'attività per cui essi risultano abilitati. Risponde a titolo di concorso nel delitto di cui all'art. 348 c.p. (Abuso di esercizio di una professione), chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di attività professionale per cui è richiesta una specifica abilitazione dello Stato. Dalla natura di norma penale in bianco dell'art. 348 c.p. deriva che l'ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, inescusabile per colui il quale, come il titolare, aveva un onere specifico di informazione, oltre che una particolare e specifica preparazione professionale.
Tar Lazio – Sezione III - Sentenza 2924/2017: Illegittima la decadenza comminata ad uno specializzando soprannumerario respinto all’esame finale.Per quanto riguarda la decadenza dalla qualità di studente, una precisa disposizione normativa di fonte primaria (l’art. 11, comma 2, del DPR 10 marzo 1982, n. 162) prevede che il candidato (specializzando) che non supera l’esame potrà ripetere l'anno di corso una sola volta; tale disposizione, non può essere derogata in peius anche in sede di normativa di dettaglio dell’Ente, trattandosi di un limite posto all'autonomia organizzativa delle singole Università.Né tale potere derogatorio della fonte primaria può ritenersi sia stato attribuito da altra fonte legislativa successiva come l’art. 11 della legge 19.11.1990, n. 341, il quale si limita a prevedere che le Università possano disciplinare, con proprio regolamento, anche “i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso”.
Corte di Cassazione – IV Sezione Penale - Sentenza n. 8080/2017: Rinviata alla Corte di Appello di Catania una sentenza di doppia condanna di un anestesista e un infermiere per non aver seguito i protocolli nella fase post operatoria di un paziente finito in coma. Secondo la Cassazione la “fase di risveglio” è in capo al medico, da assolvere, quella “di recupero” è dell’infermiere, da condannare.
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