Rassegna di giurisprudenza
23/12/2016

Sentenze: le novità dal 19 al 22 dicembre 2016

Questa settimana: delitto di truffa, licenziamento e timbratura, licenziamento per superamento periodo di comporto.

Cassazione Penale – Sezione II - Sentenza n. 52007/2016: commette il delitto di truffa colui che, attestando, contrariamente al vero, la presenza continuativa del servizio, finisce poi per assicurare un orario ridotto, percependo l'intero compenso previsto forfettariamente per l'intera giornata lavorativa. La circostanza che la prestazione lavorativa sia stata dal punto di vista retributivo erogata “forfettariamente” non fa venir meno, sul piano della giustificazione causale, la rilevanza dell'inadempimento parziale e, dunque, l'ingiustizia del profitto avuto di mira.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 25750/2016: È valido il licenziamento del dipendente pubblico che si allontana senza timbrare il cartellino. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 25750 del 14 dicembre, chiamata a decidere sulla legittimità del licenziamento irrogato ex articolo 55-quater del d.lgs. 165/2001 a un dipendente, accusato di avere tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all’orario di servizio prestato, in vigenza della normativa antecedente alle modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Madia (d.lgs. 116/2016).

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 24027/2016: Respingendo il ricorso di un lavoratore – licenziato per superamento del periodo di comporto – che contestava l’inserimento nel conteggio anche delle domeniche e dei giorni non lavorativi non compresi nei certificati medici, gli Ermellini ricordano il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Corte che ha ribadito: “la necessità di tener conto, ai fini del calcolo del comporto, dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell’episodio morboso. Detta presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadono nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia fino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ossia il lunedì)”.

 

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