Rassegna di giurisprudenza
11/11/2016

Sentenze: le novità 7-11 novembre 2016

Questa settimana:attività antisindacale, parametro di valutazione tra chance di guarigione e probabilità di conseguire il risultato sperato, fondazioni di diritto privato ed Enti del Ssn.

Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Sentenza n. 11-2016:Con sentenza n. 11/2016 il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – ha accolto il ricorso promosso da Anaao Calabria, Anpo –Ascoti – Fials medici e Federazione Italiana autonomie locali e sanità avverso l’Asp di Reggio Calabria per condotta antisindacale. In particolare le sigle sindacali denunciavano: il mancato adempimento degli obblighi assunti dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale del 15.03.2016. In quella data l’Asp aveva sottoscritto un accordo decentrato con le Organizzazioni Sindacali per la dirigenza medica e veterinaria e SPTA che prevedeva una rideterminazione dei fondi previsti dalla CCNL per gli anni 2010-2015 relativo alle aree dirigenziali, medica e non medica, che avrebbe comportato l’erogazione della indennità di posizione variabile aziendale; dal verbale dell’accordo, emergeva che i dipendenti dovevano lavorare con organici insufficienti, che il blocco del turn over, voluto dal legislatore, e il collocamento in quiescenza di un numero importante di dipendenti (20% nel quadriennio 2010-2014) aveva ridotto la dotazione organica, comportando un carico di lavoro superiore per tutto il personale; a ciò si aggiungeva la mancata erogazione di risorse economiche contrattualmente garantite, la mancata erogazione da parte della Asp di alcuna indennità, la mancata convocazione delle parti per sottoscrivere il contratto integrativo aziendale, la mancata istituzione di tavoli tecnici, né delle OOSS per la verifica relativa all’attuazione dell’accordo violando in tal modo l’accordo sottoscritto; la mancata trasmissione da parte datoriale di tabulati degli iscritti relativi al periodo di maggio-giugno 2016; la mancata determinazione del monte ore sindacale anno 2016; la mancata predisposizione di spazi per bacheche per comunicazioni sindacali;  la mancata assegnazione di una sede sindacale. Il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato fondate le richieste dei ricorrenti e condannato l’Asp le spese di giudizio.

Tribunale di Frosinone: Sentenza del 7 giugno 2016: ha pronunciato una sentenza sul parametro di valutazione per discernere tra mera aspettativa e possibilità concreta: affermare che la paziente non vanti alcuna seria prospettiva favorevole di "guarigione", non confonde certo la chance di guarigione con la probabilità di conseguire il risultato sperato giacché, al contrario ciò che si sta considerando non è la probabilità statistica di guarigione (probabilità che eventualmente atterrebbe alla quantificazione), bensì proprio la sussistenza della chance che, evidentemente, deve essere valutata nella condizione data: la chance infatti, per essere giuridicamente rilevante, deve essere tale da potersi dire già concretamente e seriamente posseduta dal danneggiato (cosicché si ritenerla verosimilmente avverabile) e non invece meramente teorica (cosicché la si possa ritenere assai difficilmente avverabile). Il parametro di valutazione per discernere tra mera aspettativa e possibilità concreta: tutte le volte che la possibilità si presenti meramente non si potrà parlare di chance giuridicamente rilevante bensì, al più, di mera aspettativa.

Consiglio di Stato – III Sezione -  Sentenza n. 4351/2016: ha ribadito che la fondazione di diritto privato non può ritenersi – per il sol fatto di svolgere sulla base di intese ed accordi attuativi con la Regione e l’Asl competente, attività riconducibili al SSN – un ente del SSN., poiché a tal fine sarebbe necessaria una previsione di legge che inserisca l’ente nel quadro del Ssn, sottoponendolo a regole pubblicistiche.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it