Corte di Giustizia Europea – Sezione X – causa C-16/15: Per la Corte di Giustizia Europea l’utilizzo dei contratti a tempo determinato può essere giustificato solo dalla necessità di far fronte ad esigenze provvisorie. "Il diritto dell’Unione è avverso ad una normativa nazionale che permetta il rinnovo di contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti". La Corte ricorda che l’accordo quadro impone agli Stati membri di prevedere nella loro normativa, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato almeno uno dei te seguenti punti: le ragioni obiettive mediante le quali il rinnovo dei contratti a tempo determinato può essere giustificato, la durata massima complessiva per la quale tali contratti possono essere successivamente conclusi e il numero di rinnovi possibili di tali contratti.
Cassazione Civile – Sezione VI - Ordinanza n. 17671: per ottenere il rimborso Irap, (il cui presupposto è l’esercizio di una attività professionale in assenza di organizzazione) bisogna fare attenzione alla prova in giudizio delle funzioni del personale impiegato.
Tribunale di Milano – Sezione I – sentenza del 21 luglio 2016: Ha ribadito che il danno biologico (cioè la lesione della salute) e quello morale (la sofferenza interiore), costituiscono dei pregiudizi non patrimoniale e come tali risarcibili ma non riassumibili nelle Tabelle; in questo caso è opportuno “valutare caso per caso, nel rispetto del principio della "integralità" del risarcimento, se il danno non patrimoniale presenti o meno tutti i siffatti aspetti, a tal fine dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato ed individuare quali concrete ripercussioni negative si siano verificate sul valore-uomo".
Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro - Sentenza del 19 luglio 2016: ha ribadito l’illegittimità delle trattenute Irap operate dall’Azienda e dall’Università sui compensi per l’attività libero professionale intramuraria: il Giudice ha accertato che l’IRAP è una imposta che deve essere versata dall'Azienda convenuta in quanto soggetto che organizza l'attività e che la stessa deve gravare sull'utente che richiede la prestazione sanitaria e non sul medico.
Tribunale di Palermo – Sentenza n. 4147 del 22 agosto 2016 : ha ribadito la necessità di provare in giudizio il nesso causale tra la condotta colposa (negligente) della convenuta (nella fattispecie il medico chirurgo) e l'evento. Infatti per quanto il CTU abbia rilevato significativi profili di imprudenza nella condotta del medico qualificata come "superficiale" considerato che gli stessi esordi clinici della paziente imponevano immediati accertamenti diagnostici strumentali (perfettamente disponibili nella struttura) che invece non sono stati prescritti, non appare provato il nesso causale tra la condotta colposa (negligente) della convenuta (trattamento chirurgico di un aneurisma dell’aorta) e l'evento (morte del paziente).
22 Aprile 2025
15 Aprile 2025
08 Aprile 2025