Rassegna di giurisprudenza
16/09/2016

Sentenze: le novità dal 12 al 16 settembre 2016

Questa settimana: pretesa risarcitoria del paziente e valutazione delle pregresse condizioni, certificati medici – inesistenza della malattia – licenziamento, Irap, complicanza chirurgica ed esclusione di colpa.

Cassazione Civile – Ordinanza n. 17405: La pretesa risarcitoria di un paziente va valutata anche tenendo conto delle pregresse condizioni dello stesso. Nella fattispecie, la condotta del dentista è stata corretta. Ha infatti provveduto a fornire adeguata informazione sull’intervento e sui possibili rischi connessi. I problemi lamentati dal paziente sono dovuti alle sue pregresse precarie condizioni, e non all’operato del medico.

Cassazione Lavoro – Sentenza n. 17113: I giudici respingono il ricorso di un lavoratore per la parte in cui si opponeva al licenziamento per giusta causa intimatogli dall’azienda di cui era dipendente, per “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”. Nella fattispecie il lavoratore aveva impugnato il licenziamento lamentando la violazione di alcuni articoli dello Statuto dei lavoratori, in quanto la datrice di lavoro aveva utilizzato un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal ricorrente. La Corte chiarisce che l’intervento in questione si era reso necessario e resta giustificato “non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro”. La sentenza riguarda il lavoratore privato ma le considerazioni della Corte possono riguardare anche il lavoro pubblico.

Cassazione Civile – ordinanza n. 17344: le spese per compensi a terzi, qualora si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, non rilevano ai fini dell'assoggettamento ad IRAP.

Tribunale di Taranto – Sentenza del 1 agosto 2016 : ha affermato l’esclusione di colpa in caso di complicanza chirurgica, nella fattispecie di complicanza da esportazione di un lipoma. Infatti il CTU aveva accertato che l'intervento chirurgico radicale era sicuramente appropriato alla luce del quadro clinico e che nella sua esecuzione non erano ravvisabili violazioni delle regole tecnico-scientifiche né evidenti errori; il verificarsi di un danno neurologico rappresentava infatti una possibile complicanza, tenuto conto della natura e delle dimensioni della massa da asportare nonché della presenza di aderenze provocate dai precedenti interventi chirurgici, sicché i postumi invalidanti riscontrati dovevano considerarsi come "una complicanza nell'ambito di un intervento riuscito".

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it