Rassegna di giurisprudenza
15/07/2016

Sentenze: le novità dall'11 al 15 luglio

Questa settimana: pensioni e contributo di solidarietà, guardia medica, servizi di medicina e laboratorio, intervento di urgenza ed esimente dello stato di necessità.

Corte Costituzionale – sentenza n. 173/2016, ha preso in esame le censure formulate da varie Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei Conti relative al cosiddetto «contributo di solidarietà» (dal 6 al 18 per cento) introdotto nel triennio 2014-2016 sulle pensioni di importo più elevato, e cioè superiore da 14 a oltre 30 volte al trattamento annuo minimo INPS. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate ritenendo che il contributo di solidarietà in contestazione  non colpisce le pensioni erogate negli anni (2011-2012), colpite dal precedente contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo,  ma si impone solo per le pensioni di elevato importo a partire dal 2014.Ha del pari escluso che quel prelievo rivesta la natura di imposta essendo prelevato in via diretta dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali  lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”.La Corte ha precisato che il contributo di solidarietà sulle pensioni si configura come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale e deve essere imposto dalla crisi contingente e grave del sistema, deve incidere sulle pensioni più elevate , deve presentarsi come prelievo sostenibile, rispettare il principio di proporzionalità e deve essere comunque utilizzato come misura una tantum, nel senso che «non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale».

Corte di Appello di Lecce – Sentenza del 20 aprile 2016, ha stabilito che il comportativo omissivo di un medico addetto al servizio di guardia medica può integrare il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.Un sanitario era infatti stato condannato in primo grado per avere, nella veste di medico addetto al servizio di guardia medica, con orario di servizio dalle ore 20 alle ore 8, indebitamente rifiutato di compiere atti del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, dovevano essere compiuti senza ritardo, e segnatamente per avere omesso di presentarsi presso l'ambulatorio, presentandovisi soltanto dopo le ore 23, senza comunicare eventuali impedimenti né alle autorità locali né al direttore sanitario.Tenendo presenti le omissioni perpetrate e "come le stesse avessero lo specifico scopo di evitare indebite interruzioni nell'espletamento del servizio di assistenza sanitaria, non c'è dubbio che egli, unico incaricato del servizio di Guardia Medica, ne ha sicuramente e consapevolmente prodotto, con la sua condotta omissiva, l'interruzione integrando il delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Consiglio di Stato – Sezione III – sentenza n. 2830/2016, ha stabilito che la scelta dell'Azienda ospedaliera di concludere accordi per l'effettuazione di prelievi a domicilio solo con i soggetti autorizzati ad erogare servizi di Medicina e Laboratorio determina una immotivata discriminazione ai danni degli infermieri libero professionisti, causando una irragionevole restrizione della concorrenza nel settore e limitando ingiustificatamente l'accesso al mercato di operatori pienamente legittimati dalla normativa di settore, senza che ricorra alcuna causa eccezionale che giustifichi tale restrizione.

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – sentenza n. 13919/2016, ha stabilito che la struttura sanitaria, nel caso di intervento di urgenza, non può invocare l’esimente dello stato di necessità. Ne consegue che all’interno di tale situazione si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell’onere probatorio in materia di responsabilità della struttura sanitaria: nella fattispecie a fronte della contrazione, da parte di un paziente, di epatite post trasfusionale grava sulla struttura ospedaliera l'onere di provare di aver eseguito sul sangue somministrato tutti i controlli all'epoca dei fatti previsti.

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