Corte d’Appello Aquila - Sezione lavoro - Sentenza del 24 marzo 2016, ha pronunciato una sentenza sull’onere relativo all’irap sull’ALPI. L’assimilazione, ai fini fiscali, dell’attività libero professionale intramuraria al rapporto di lavoro dipendente comporta che i proventi dell’attività libero professionale intramuraria (intramoenia ovvero allargata) sono equiparati al reddito da lavoro dipendente, per cui i predetti compensi concorrono, secondo le disposizioni di legge, a determinare l’imponibile per il calcolo dell’IRAP, senza che i percettori di tali redditi divengano soggetti passivi dell’imposta stessa. Ne consegue che la traslazione dell’IRAP sui compensi dei medici non si giustifica né sotto il profilo secondo cui l’imposta rappresenterebbe un costo per l’azienda (mentre per espressa previsione normativa l’attività intramuraria non dovrebbe comportare alcun onere per l’Amministrazione), né per esigenze di pareggio di bilancio. L’Irap va pertanto posta a carico del soggetto che richiede la prestazione e l’Amministrazione deve procedere alla variazione ed adeguamento tariffario in tal senso.
Tar Umbria – Perugia – I Sezione - Sentenza n. 394/2016. Gli incarichi di direttore di struttura complessa di cui all’art. 15-ter del d.lgs. 502/1992 possono essere attribuiti sulla base di una scelta di carattere fiduciario del direttore generale, che sceglie all'interno di una rosa individuata dalla Commissione, la quale esprime un giudizio di idoneità. Tuttavia, se il procedimento selettivo è stato caratterizzato dagli elementi specifici della concorsualità, e lo stesso provvedimento direttoriale di conferimento dell'incarico, facendo propria la proposta di delibera, sceglie il primo graduato, puramente e semplicemente (cioè in quanto ha ottenuto il migliore punteggio), la caratterizzazione concorsuale si estende al di là del procedimento, coinvolgendo, parallelamente, la giurisdizione. In questo caso sussiste la giurisdizione residua del giudice amministrativo prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Umbria - Sentenza n. 43/2016. La colpa grave deve essere provata dall’accusa, che deve indicare i necessari parametri di riferimento della condotta virtuosa violata. E questo non si ottiene per mezzo della critica al comportamento, in assenza di qualunque osservazione su cosa il sanitario avrebbe dovuto fare per essere esente da colpa. La critica fine a se stessa rimane un’affermazione apodittica, che non può assumere nessuna rilevanza a sostegno della qualificazione della gravità della colpa.
Tar Campania - Sezione II - Sentenza n. 1511/2016. Costituisce principio consolidato in materia di rapporti di lavoro istituiti con la amministrazione sanitaria, quello per cui, “una volta costituito il rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della USL, della ASL o della Regione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista […] denunci […] l’illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione”.
22 Aprile 2025
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