Rassegna di giurisprudenza
24/06/2016

Sentenze: le novità dal 20 al 24 giugno 2016  

Questa settimana: responsabilità - rapporti tra giudizio civile e penale, pubblico impiego e licenziamento, legge 104, omessa effettuazione di indagini strumentali ed assoluzione.

Cassazione Civile – III Sezione - Sentenza n. 8035/2016 ha pronunciato una sentenza in materia di rapporti tra giudizio penale e civile; in tale ambito l’assoluzione dell’imputato secondo la formula “perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale.

Cassazione –Sezione Lavoro- Sentenza n. 11868/2016 ha affermato in materia di pubblico impiego la non applicabilità della c.d. legge Fornero, e l’applicazione dell’art. 18 della legge 300/1970 nel testo antecedente la riforma. Nel cassare con rinvio una sentenza della Corte di appello di Roma, gli Ermellini stabiliscono, tra gli altri, il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio. “Ai rapporti di lavoro disciplinati dall’articolo 2 del testo Unico sul Pubblico impiego, ovvero al pubblico impiego, non si applicano le modificazioni apportate all’art. 18 della legge 20/5/1970 n.300 dalla cosiddetta legge Fornero (L.n. 92/2012), per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 resta quella prevista dall’art. 18 della legge 300 del 1970 nel testo antecedente la riforma

Cassazione –Sezione Lavoro- Sentenza n. 9749/2016 torna a parlare dei permessi relativi alla legge 104, riaffermando che l’abuso degli stessi, costituisce reato. Respingendo, ancora una volta, il ricorso promosso da un dipendente contro il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla azienda datrice di lavoro per uso improprio dei permessi ex legge 104/1992, la Corte ribadisce che: “deve ritenersi verificato un abuso del diritto allorché i permessi ex legge 104 del 1992, vengano utilizzati non per l’assistenza ad un familiare disabile bensì per attendere ad altre attività, con conseguente idoneità della condotta a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro”.

Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Penale - Sentenza del 30.04.2016 si è pronunciata sul reato colposo. In questo caso il risultato lesivo o evento deve rappresentare la conseguenza della condotta inosservante della regola cautelare. Il nesso di causalità deve essere accertato alla luce della teoria condizionalistica a sua volta orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. Nella fattispecie, assoluzione perché il fatto non sussiste, a seguito di omessa effettuazione di indagini strumentali.

 

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