Rassegna di giurisprudenza
29/04/2016

Sentenze: le novità dal 26 al 30 aprile 2016

Questa settimana: responsabilità per violazione dell’obbligo di informare il paziente, straordinario del dipendente Asl, accesso agli atti, ritardata esecuzione taglio cesareo, danno non patrimoniale

Cassazione Civile – III Sezione - Sentenza n. 6978/2016 ha pronunciato una sentenza sulla responsabilità per violazione dell’obbligo di informare il paziente. Chi volesse invocare in giudizio la responsabilità di un medico per violazione dell'obbligo di informare, dovrebbe non solo descrivere la condotta colposa, ma anche spiegare: quale danno ne sia derivato; quale sarebbe stata la scelta che avrebbe compiuto il paziente se fosse stato correttamente informato.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 2737/2016 ha deciso in ordine allo straordinario non autorizzato effettuato da un dipendente Asl. Quest’ultimo, avvalendosi della consolidata prassi aziendale consistente nell’effettuazione dello straordinario senza richiedere la preventiva autorizzazione al responsabile dell’ufficio e che i responsabili confermavano semplicemente l'operato dello stesso con le firme sugli originali dei verbali di riepilogo, dichiarava di aver effettuato un consistente numero di ore di straordinario. Per questo motivo chiedeva la condanna della Ausl convenuta al pagamento del dovuto per il lavoro straordinario. Il tribunale di I e di II grado si sono espressi in modo favorevole. Secondo la Suprema Corte, invece, la disposizione "Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile", non ha nulla di programmatico, introducendo all'interno del rapporto di lavoro del personale in questione un precetto specifico e vincolante quanto alla preventiva autorizzazione del lavoro straordinario, dovendo esso rispondere ad effettive esigenze di servizio, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente.

Tar Campania – VI Sezione- Sentenza n. 2000/2016 ha pronunciato una sentenza sull’accesso agli atti, in particolare sull’accesso agli atti che individuano gli studi medici sottoposti o meno a verifica. L’accesso non è uno strumento di controllo ispettivo, utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato dell'Amministrazione e non si atteggia come una sorta di azione popolare, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso e dall'altro lato la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse. E proprio in quanto oggettivamente volto a operare una sorta di controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione non sussiste l’invocato diritto di accesso agli ulteriori atti richiesti, segnatamente agli atti dai quali emergono quali sono gli studi medici sottoposti a verifica a seguito della nota della ASL ed agli atti dai quali emergono quali sono gli studi medici, già aperti da tempo, che sono stati sottoposti a verifica a seguito della citata nota.

Corte di Cassazione - III sezione Civile - sentenza n. 4764/201
Nella responsabilità contrattuale e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Corte di Cassazione - IV sezione Penale - sentenza n. 14768/2016
Con riferimento alla domanda risarcitoria promossa dai prossimi congiunti della persona offesa, rimasta vittima della condotta colposa del terzo, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non coincide con l’interesse leso, ma deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento; peraltro trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere de danneggiato fornire.

 

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