Rassegna di giurisprudenza
22/04/2016

Sentenze: le novità dal 18 al 23 aprile 2016

Questa settimana: responsabilità del medico di bordo, diagnosi errata e risarcimento, lavoro subordinato e casa di cura.

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 13127/2016 ha pronunciato una sentenza sulla responsabilità del medico di bordo. Agli imputati (medici di bordo di una motonave) era stato contestato il reato di omicidio colposo perché nella specifica qualità, concorrevano a cagionare, omettendo qualsiasi condotta idonea per impedirlo, il decesso di una passeggera per colpa professionale. La condotta omissiva dell’imputato si era concretata, oltre che nella somministrazione di una terapia inadeguata, nella mancata richiesta di trasporto a mezzo elicottero, in un ospedale della terraferma dotato di un’unità di terapia intensiva cardiologica. Sul piano della diagnosi differenziale posta a difesa del sanitario di bordo, si è affermato che fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto e non vi sia alcuna incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medico-chirurgici, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell'arte medica da lui esigibili, di escludere la patologia alternativa, proseguendo gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti necessari.

Tribunale di Palermo –  III Sezione - Sentenza n. 1227/2016 – ha accolto la domanda di risarcimento nei confronti della struttura sanitaria e del medico responsabili di una diagnosi di recidiva tumorale errata, giacché la stessa, anche se per un breve lasso di tempo, ha provocato un turbamento emotivo di natura ansiosa non indifferente, tanto più in considerazione della giovane età della paziente e del fatto che, avendo già subito un precedente intervento, tale recidiva avrebbe comportato l'elevata probabilità di ripresa del tumore con effetti più gravi e devastanti. Ciò anche se, avendo la paziente rifiutato l'intervento e deciso di sottoporsi presso altra struttura ad ulteriori esami, evitando di conseguenza la mastectomia, non ha patito lesioni e postumi biologicamente rilevanti e come tali suscettibili di risarcimento.                                                                              

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 4096/2016 –  ha stabilito che in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattino ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto.

 

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