Rassegna di giurisprudenza
15/04/2016

Sentenze: le novità dall’11 al 15 aprile 2016

Questa settimana: riammissione in servizio e giurisdizione, esercizio abusivo della professione medica, irap.

Tar Campania – II Sezione - Sentenza n. 390/2016 ha stabilito che le controversie inerenti il diniego pronunciato dalla P.A. sulle istanze di riammissione in servizio, vanno devolute alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la domanda di riammissione in servizio non introduce un procedimento amministrativo ma, presentando natura di proposta contrattuale, introduce un procedimento di diritto privato, soggetto alla giurisdizione del Giudice ordinario (Cass. Sez. Un., sent. 21 dicembre 2009 n. 26827); tali controversie, inoltre, non possono farsi rientrare nel novero di quelle devolute dal testo unico sul pubblico impiego alla giurisdizione amministrativa atteso che la riammissione in servizio non può considerarsi quale procedura concorsuale né costituzione ex novo del rapporto di lavoro, costituendo, piuttosto, una sua prosecuzione.

Cassazione Penale – VI Sezione - Sentenza n. 13213/2016ha stabilito i casi di configurabilità di esercizio abusivo della professione medica. Nel caso di attività chiropratica, che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l'individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati. Analoga condizione viene a configurarsi per i massaggi, laddove possa escludersi che siano destinati a mantenere il corpo in perfette condizioni fisiche. Infatti, il massaggiatore professionale, istituito con L. 23 giugno 1927, n. 1264, consegue un titolo per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore, che abilita solo al trattamento per migliorare il benessere personale su un soggetto sano, integro, senza sconfinamenti in competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche. Si è ritenuto avere rilevanza penale il massaggio praticato a scopo curativo, dato che in tal caso non può escludersi la pericolosità del metodo di cura adottato, le cui reazioni sulla persona del paziente, in relazione alla patologia da cui è affetto, possono essere valutate soltanto da chi risulta abilitato all'esercizio della professione sanitaria, onde il metodo di cura determina, fra l'altro, la necessità di praticarlo sotto il controllo di un medico.

Corte di Cassazione - Sez. Unite Civile - sentenza n. 7291/2016, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il parere della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva esonerato un medico convenzionato dalle spese per personale di segreteria o infermieristico comune. Infatti è escluso che l’attività di medicina di gruppo, che è un organismo promosso dal ssn diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica, “sia assimilabile all’associazione fra professionisti” e “sia riconducibile ad uno dei tipi di società che costituisca ex lege presupposto d’imposta”. Tra l’altro nella fattispecie, la spesa per la collaborazione di terzi è risultata nella specie “di modesta entità”, e che “essa non vale a caratterizzare una autonoma organizzazione, postulata dalle norme impositive, ma piuttosto è la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche”.

 

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