Rassegna di giurisprudenza
08/04/2016

Sentenze: le novità dal 4 all'8 aprile 2016

Questa settimana: rapporto tra “aiuto e primario”, responsabilità da omessa dichiarazione Irap, fruizione di permessi ex lege 104 e licenziamento disciplinare, nozione di “pericolo di una malattia nella mente”.

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 12679 ha delimitato il perimetro dei rapporti tra aiuto e primario escludendo il rapporto di subordinazione assoluto e vincolante tra di essi. Infatti anche se al primario compete una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, dovuta alla sua posizione apicale, con il connesso potere-dovere di impartire istruzioni e direttive ed esercitare ogni verifica inerente alla loro attuazione, anche quando non è presente in reparto, deve comunque escludersi che tra l’aiuto e il primario esista un rapporto di subordinazione assoluto e vincolante, non essendo la posizione apicale dell’aiuto quella di mero esecutore di ordini.

Cassazione Penale – III Sezione - Sentenza n. 12810 ha stabilito che la legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive(Irap), non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico); le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5  - ovvero di omessa dichiarazione - , sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA. Una conferma in tal senso si trae anche dalla circolare del Ministero dette finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l'esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito.

Cassazione Civile– Sezione Lavoro - Sentenza n. 5574/2016 ha stabilito che l’utilizzazione di permessi retribuiti mensili ai sensi della legge 104, per “scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi" integra “una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto”, idonea a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro. A fronte di 24 ore di permessi retribuiti concessi per ciascuno dei tre giorni previsti ex comma 3, art 33 - il lavoratore che tiene una condotta compatibile con le motivazioni assistenziali poste a sostegno della richiesta solo per quattro ore e 13 minuti, pari al 17,5% del tempo totale, dimostra "un sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali", legittimando gli estremi per un licenziamento disciplinare.

Cassazione Penale– VI Sezione - Sentenza n. 12280/2016 ha confermato il significato, secondo il codice penale, della nozione di “pericolo di una malattia nella mente”. Nell'art. 571 codice penale, la nozione di pericolo di una malattia nella mente è più ampia di quelle di imputabilità o di lesione personale, perché comprende ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento.

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