Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 12679 – ha delimitato il perimetro dei rapporti tra aiuto e primario escludendo il rapporto di subordinazione assoluto e vincolante tra di essi. Infatti anche se al primario compete una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, dovuta alla sua posizione apicale, con il connesso potere-dovere di impartire istruzioni e direttive ed esercitare ogni verifica inerente alla loro attuazione, anche quando non è presente in reparto, deve comunque escludersi che tra l’aiuto e il primario esista un rapporto di subordinazione assoluto e vincolante, non essendo la posizione apicale dell’aiuto quella di mero esecutore di ordini.
Cassazione Penale – III Sezione - Sentenza n. 12810 – ha stabilito che la legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive(Irap), non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico); le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5 - ovvero di omessa dichiarazione - , sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA. Una conferma in tal senso si trae anche dalla circolare del Ministero dette finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l'esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito.
Cassazione Civile– Sezione Lavoro - Sentenza n. 5574/2016 – ha stabilito che l’utilizzazione di permessi retribuiti mensili ai sensi della legge 104, per “scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi" integra “una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto”, idonea a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro. A fronte di 24 ore di permessi retribuiti concessi per ciascuno dei tre giorni previsti ex comma 3, art 33 - il lavoratore che tiene una condotta compatibile con le motivazioni assistenziali poste a sostegno della richiesta solo per quattro ore e 13 minuti, pari al 17,5% del tempo totale, dimostra "un sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali", legittimando gli estremi per un licenziamento disciplinare.
Cassazione Penale– VI Sezione - Sentenza n. 12280/2016 – ha confermato il significato, secondo il codice penale, della nozione di “pericolo di una malattia nella mente”. Nell'art. 571 codice penale, la nozione di pericolo di una malattia nella mente è più ampia di quelle di imputabilità o di lesione personale, perché comprende ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento.