Rassegna di giurisprudenza
24/03/2016

Sentenze: le novità dal 21 al 25 marzo

Questa settimana: responsabilità medica, contratto di assistenza sanitaria, accesso agli atti amministrativi, probabilità e danno, mobilità, diritto allo studio e danno risarcibile

Cassazione Penale –Sentenza n. 3893/2016 –  si è occupata della questione se la condotta colposa del medico, che ha causato un danno da ipossia al feto durante il parto, possa essere eliminata o proporzionalmente ridotta a causa di una pregressa patologia invalidante. Nel ribadire la validità del principio causale puro, pur all'esito di un accertamento della sussistenza del nesso di causalità condotto sulla base del criterio del "più probabile che non", si è in particolare negata, con riferimento al complesso caso di responsabilità medica l'ammissibilità della comparazione tra causa umana (imputabile) e causa naturale (non imputabile), potendo essa configurarsi solo tra comportamenti umani colpevoli

Tribunale di Ivrea – Sentenza del 22.02.2016 –  Le prestazioni sanitarie da parte di una struttura ospedaliera deputata a fornire assistenza sanitaria avvengono sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di "assistenza sanitaria", ove assumono primario rilievo le prestazioni di cura medica, ma nel quale si possono rinvenire anche prestazioni diverse quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché obbligazioni accessorie cosiddette di sicurezza e/o protezione.

Tar Lazio – I Sezione - Sentenza 3234/2016 – ha stabilito che nel caso di accesso agli atti per rumori molesti provenienti da una struttura sanitaria, se le determinazioni che hanno negato l’ostensione dei documenti sono state adottate sulla base di argomentazioni sostanzialmente elusive delle disposizioni in tema di accesso (trasmissione degli stessi alla polizia giudiziaria, dubbi su profili di abuso del diritto di difesa contenuti nell’istanza di accesso) si ha contrasto con le disposizioni in materia che impongono alle Amministrazioni pubblicità e trasparenza e che qualificano l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale principio generale dell’attività amministrativa

Tribunale di Taranto – III Sezione - Sentenza del 4 gennaio 2016 – ha stabilito che sia sufficiente la probabilità per costringere la Asl a pagare il danno. Nel giudizio civile, per accertare la responsabilità di un sanitario o di una struttura ospedaliera, non è necessaria la certezza, ma basta l’elevata probabilità. Lo ribadisce il Tribunale di Taranto nella sentenza del 4 gennaio 2016 che ha condannato un’azienda sanitaria locale a risarcire il danno patito da un minore per la degenerazione di un’appendicite acuta non tempestivamente diagnosticata.

Tar Campania – V Sezione - Sentenza n. 5788/2015  – ha ribadito che il trasferimento in mobilità non richiede, una volta superato il periodo di prova, alcun ulteriore accertamento d’idoneità nell’espletamento della professione medica che avviene solo sulla base dell’istanza dell’interessato e nel caso siano presentate più domande rispetto al numero dei posti da ricoprire.

Tar Campania – IV Sezione - Sentenza n. 1353/2016  – ha ribadito che il è risarcibile un danno che deriva dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti ovvero di diritti sanciti come inviolabili dalla Costituzione. Il diritto allo studio rientra tra tali diritti che, contribuendo “al pieno sviluppo della personalità umana” sono meritevoli di tutela.

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