Rassegna di giurisprudenza
18/12/2015

Sentenze: le novità dal 14 al 18 dicembre

Questa settimana: specializzandi 99-2006, responsabilità medica e linee guida, discipline bionaturale, mansioni superiori.

Tribunale di Ferrara – sentenza n. 256 del 3 dicembre 2015 - No al rapporto di lavoro subordinato, sì all'equo indennizzo: questo quanto deciso dal Tribunale di Ferrara che  ha dichiarato il diritto alla percezione di equo indennizzo per attività antigiuridica dello Stato derivante dal mancato tempestivo recepimento della direttiva 93/16/CEE.Il ricorso era stato patrocinato dall’Anaao Assomed ed aveva ad oggetto in via principale l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato dei medici specializzandi e la rispettiva condanna al pagamento delle differenze retributive; in subordine l’equo indennizzo.Il Tribunale, pur rigettando la domanda principale sul presupposto di diritto ormai consolidato che l’attività dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione Universitarie non possa inquadrarsi nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, difettando il nesso di corrispettività tra le prestazioni dello specializzando e gli emolumenti percepiti, ed anche perché le prestazioni dello specializzando sono rivolte alla formazione teorica e pratica post lauream, ha tuttavia riconosciuto in capo ai ricorrenti (ferma restando la prescrizione decennale) il diritto all’equo indennizzo per attività non antigiuridica dello Stato cagionata dal tardivo recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva comunitaria 93/16/CEE. Dunque, no al riconoscimento del rapporto di lavoro, si ad equo indennizzo.

Corte di Cassazione - Quarta sezione Penale – con  sentenza n. 40708/2015  ha ribadito l’onere in capo al chirurgo di allegare le linee guida osservate. Il medico infatti che assuma di aver rispettato le regole di diligenza e i protocolli ufficiali deve allegare le linee guida alle quali egli ha conformato la propria condotta, al fine della verifica della loro correttezza e scientificità. Secondo la sentenza n. 40708/2015 della Cassazione, soltanto nel caso di linee guida conformi alle regole della miglior scienza medica è, infatti, possibile utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 217 del 2015. Con questa sentenza la Consulta boccia la legge regionale Umbria n. 19/2014 riguardante la valorizzazione e la promozione delle discipline bionaturali. Nella fattispecie il legislatore ha individuato nuove figure professionali ignote come tali alla legge statale, travalicando di fatto le sue competenze sulla materia.Ribadisce la Consulta “la disciplina legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato".

Tar Catania – sentenza n. 2627 del 13 novembre 2015 torna sull’argomento mansioni superiori e diritto alla retribuzione. Ai fini della remunerazione delle mansioni superiori non è necessario un formale incarico, ma la norma di riferimento non può trovare applicazione al di fuori dei casi da essa specificatamente contemplati (impedimento, assenza o più generiche ragioni di urgenza) perché gli stessi presuppongono eventi relativi alla capacità operativa di un primario già esistente e già immesso nei ruoli dell'Amministrazione. In difetto di tali presupposti, è indispensabile l'esistenza di ordini di servizio provenienti da organi legittimati a mutare lo stato giuridico del dipendente

 

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