Rassegna di giurisprudenza
03/12/2015

Sentenze: le novità dal 1 al 5 dicembre

Questa settimana: depenalizzazione colpa lieve, infortuni sul lavoro, danno e retroattività, medici specializzandi ante 1983

Corte di Cassazione Penale – Sezione IV – Sentenza n. 45527 del 16 novembre 2015.La Corte di Cassazione, con la sentenza 45527, amplia il raggio di azione della legge Balduzzi, che depenalizza la colpa medica lieve, estendendola anche ad addebiti diversi dall’imprudenza. Nella fattispecie, niente omicidio colposo per il medico a domicilio che sbaglia la diagnosi, appiattendosi sulle conclusioni dei colleghi che avevano osservato il paziente nel corso di un ricovero.

Corte di Cassazione  – Sezione Lavoro – Sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015 afferma il principio in base al quale in caso di infortuni sul lavoro, il datore è responsabile anche se c’è negligenza del dipendente. Infatti le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso.Il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Qualora non ricorrano tali presupposti, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, poiché è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.

Il Tribunale di Udine - Sezione I Civile- Sentenza n. 1429 del 3 novembre 2015 ha affermato che nel caso di liquidazione del danno non patrimoniale su base medico-legale, non è applicabile in via retroattiva la norma introdotta dalla Legge Balduzzi, secondo la quale la liquidazione nel caso di colpa medica va effettuata secondo i valori già previsti per il danno da circolazione stradale, con riferimento alle tabelle indicate dal Codice delle Assicurazioni, in alternativa a quelle elaborate dal Tribunale di Milano. Il principio di irretroattività comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso.

La Corte di Cassazione - Ordinanza  interlocutoria n. 23652 - ritorna sulla questione dei medici specializzandi, in particolare sugli iscritti ante 1983, ribadendo la tesi secondo la quale lo Stato italiano deve essere considerato inadempiente dal 1983 non avendo attuato le direttive, ma non prima perchè non era ancora scaduto il termine del recepimento degli atti UE. Ma c'è di più.Tenendo conto che il corso di specializzazione va considerato in modo unitario, nello sviluppo pluriennale, senza possibilità di un frazionamento della disciplina, per i corsi avviati prima del 1983 lo Stato non è inadempiente neanche per gli anni successivi nei confronti di chi si è iscritto prima del 1983. Per la Corte i medici non sono stati danneggiati e non vi è alcun inadempimento. Infatti le regole da applicare sono quelle esistenti al momento di avvio del corso per l'intera sua durata.

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