Rassegna di giurisprudenza
13/11/2015

Sentenze: le novità dal 9 al 13 novembre

Questa settimana: falsa attestazione di esame non eseguito, compensi dei Direttori Generali, accesso a medicina e chirurgia da Università straniere, diritto di accesso agli atti deliberativi per la determinazione dei fondi di risultato Asl

Tribunale di Monza – Sezione II – sentenza del 29 settembre 2015 si è pronunciata sulla falsa attestazione di un esame non eseguito, che ha determinato la risoluzione per giusta causa del rapporto di collaborazione tra il medico e una struttura sanitaria.  Tenuto conto che il rapporto di collaborazione tra le parti era iniziato solo da pochi mesi, si è affermato che il comportamento tenuto dal sanitario in occasione di una visita integrasse una gravissima violazione del codice deontologico, tale da incrinare la fiducia della Casa di Cura e una giusta causa di recesso. L'importanza dell'inadempimento risiede nella falsa attestazione dell’espletamento di una specifica attività diagnostica, in realtà non eseguita, a prescindere dalla correttezza della prescrizione impartita al paziente di eseguire biopsia prostatica alla luce dei risultati dell'esame del PSA, recanti valori sensibilmente superiori alla norma.

La Corte dei Conti  – Sezione Regionale per la Basilicata -Delibera n. 53/2015, è stata chiamata a pronunciarsi sui compensi da attribuire ai direttori generali delle Aziende del SSR. Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 61 del D.L. n. 112 del 2008 non può più trovare applicazione il meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione delle retribuzioni dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale introdotta con legge della Regione Basilicata n. 1/2006, in quanto contrario alle disposizioni di principio sulla materia introdotte, in sede di coordinamento della finanza pubblica, con D.L. n. 112 del 2008, art. 61, comma 14.

Consiglio di Stato – VI Sezione -Sentenza n. 2746/2015, si è pronunciato sull’accesso a medicina e chirurgia da università straniere , senza test ma con rigorosa  valutazione del percorso di formazione. La richiesta dello studente, iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia in università straniere, di essere iscritto in università italiane ad anni di corso successivi al primo, con riconoscimento del pregresso periodo di formazione universitaria, non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed Europea, essere condizionata all'obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno. Restano salvi, in ogni caso, sia il potere/dovere dell'Università italiana della concreta, rigorosa valutazione del percorso di formazione svolto all'estero (per riscontrare l'effettiva equipollenza delle competenze e degli standard formativi dell'università di provenienza rispetto a quelli assicurati dall'istituzione universitaria nazionale) sia, da parte della stessa Università, il rispetto ineludibile del limite del numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico.

TAR Marche Ancona - Sezione I - sentenza n. 769 del 23 ottobre 2015 ha stabilito che sussiste l’interesse del dirigente sanitario ad accedere agli atti deliberativi di determinazione dei fondi di risultato. L’accesso, quantomeno in relazione agli anni successivi all’assunzione, non configura un controllo generalizzato sull’attività amministrativa bensì una operazione giustificata dalla necessità di accedere ad atti che per quanto storicamente e numericamente rilevanti sono suscettibili di produrre effetti diretti o indiretti sulla posizione retributiva/contributiva del dipendente del SSN. Non può quindi negarsi che sussiste l'interesse, in capo a quest'ultimo, a svolgere tutte le necessarie verifiche prima di intraprendere un'eventuale azione giurisdizionale davanti al giudice competente a tutela delle proprie posizioni giuridiche.

 

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