Non sono sufficienti a caratterizzare il mobbing, se non supportati da idonea prova in giudizio, gli atteggiamenti minacciosi che il primario del reparto era solito attuare nei confronti del personale del reparto - la mancata concessione delle ferie, se non a condizione che fossero state chieste da lui personalmente - il mancato deposito, a seguito dell'ordinanza del giudice di primo grado, dei turni lavorativi da parte dell'Azienda - taluni documenti comprovanti il demansionamento del ricorrente e la condanna del primario, per oltraggio a pubblico ufficiale nei suoi confronti - le certificazioni mediche e la consulenza tecnica d'ufficio attestanti la grave sindrome depressiva conseguente ai comportamenti vessatori posti in essere nei suoi confronti - l'inerzia del datore di lavoro che ha omesso di adottare ogni misura idonea a prevenire i fatti in questione.