Rassegna di giurisprudenza
07/09/2015

Asl Livorno: l'Anaao ottiene il riconoscimento dell'indennità di esclusività sui 15 anni. 

Nella determinazione del direttore Generale ASL Livorno, n. 70 del 29 gennaio scorso, è stata affrontata, con esito positivo, la questione del mancato riconoscimento della fascia di esclusività al conseguimento della esperienza superiore a 15 anni, attraverso un procedimento di verifica degli incarichi affidati ai dirigenti all’atto della maturazione dei suddetti anni. La determinazione è stato il prodotto di una attenta ed efficace contrattazione aziendale in cui, come affermato dallo stesso Segretario Aziendale Anaao Assomed, dott. Vito Giudice, l’attività sindacale esperita dall’Anaao aziendale ha avuto un ruolo determinate per l’esito positivo della vicenda anche in via giudiziale (sentenza Tribunale di Livorno 381 del 16 luglio 2015), essendo la determinazione dirimente per l’esito della controversia, già a suo tempo instaurata dall’Associazione.

Da una breve disamina della delibera si evince che l’Azienda Asl 6 di Livorno, mentre aveva provveduto, a partire dall’anno 2012, al riconoscimento della fascia superiore di esclusività al conseguimento della esperienza quinquennale (fattispecie che si ricorda, prevede al maturare dei requisiti di esperienza professionale per i dirigenti di prima nomina l’attribuzione – mediante sottoscrizione di contratto individuale – di un incarico diverso o di rango superiore di lett. c) e b) art. 27 CCNL 8/6/2000, presupposto divenuto irrinunciabile per il riconoscimento sia ai fini giuridici che ai fini economici della fascia della indennità di esclusività), viceversa nel caso della maturazione dell’esperienza superiore a 15 anni, non era stato previsto ed attuato alcun au-tomatismo circa l’attribuzione della fascia superiore della indennità di esclusività, dato che “la vigente contrattazione collettiva prevede che la valutazione dell’incarico svolto, laddove positiva, al maturare del 15° anno, è utile in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli della lettera c) dell’art. 27 CCNL 8/6/2000, ma non identifica un vincolo/automatismo di attribuzione di diverso incarico”.
In data 8 settembre 2014, era stata siglata con le OO.SS. della dirigenza Medica e Veterinaria un’intesa che prevedeva di dare soluzione a tale problematica, attraverso un procedimento di verifica degli incarichi nel tempo affidati ai dirigenti all’atto della maturazione dei 15 anni; per dare attuazione ai contenuti della predetta intesa, all’interno di ciascun dipartimento e macro-struttura, si è provveduto ad una verifica ed attestazione di determinate condizioni ovvero che gli incarichi di struttura semplice e IPEQ già esercitati all’atto dai dirigenti al momento della maturazione dei 15 anni, avessero avuto successivamente una evoluzione del loro contenuto in termini di grado di autonomia responsabilità e competenze, tale da configurare, a parità di tipologia, una funzione e/o incarico di maggiore complessità atto a giustificare il riconoscimento retributivo anche in arretrato; ed allo stesso modo che gli incarichi di base lettera c) art. 27 CCNL 8/6/2000 conferiti ai Dirigenti al momento della maturazione dei 15 anni di esperienza professionale nel periodo 01.01.2011 – 31.12.2014, presentassero effettivamente maggiori contenuti e competenze e maggior grado di autonomia e responsabilità, e/o che fossero state esercitate di fatto funzioni e competenze aggiuntive rispetto a quelle previste nella lettera con-tratto.
Pertanto l’Azienda ha proposto di provvedere alla erogazione della indennità di esclusività nel rispetto della intesa 8 settembre 2014 rilevato che “in esito alle verifiche e certificazioni sussi-stono le condizioni per il riconoscimento dei benefici legati alla indennità di esclusività a decorrere dalla data attestata attraverso la procedura di verifica; che l’erogazione delle indennità di esclusività avverrà con le specifiche modalità e tempistiche previste dalla intesa del 8 settembre 2014, provvedendosi con la mensilità stipendiale di febbraio 2015 alla messa a regime della indennità di esclusività, unitamente al riconoscimento delle quote eventualmente maturate con riferimento all’ano 2013, rinviandosi la erogazione degli arretrati 2014 all’atto della chiusura del bilancio 2014 sulla base di apposito accantonamento; che in merito alle quote arretrate relative agli anni 2011 e 2012, si provvederà previo esperimento dei passaggi regionali previsti dalla intesa; che la Direzione procederà attraverso specifiche ed omogenee linee guida che saranno fornite ai dipartimento per l’adattamento riformulazione e conferimento nel 2015 degli incarichi lett. c) art. 27 CCNL 98-2001 già conferiti e da conferire ai dirigenti con esperienza prof > 15 anni, in coerenza con il nuovo assetto e le correlate esigenze organizzative funzionali”.
La contrattazione aziendale, attentamente formulata dal Segretario Aziendale Anaao Asl 6 Li-vorno, ha prodotto altresì, con la deliberazione n. 70 depositata in corso di causa, un esito po-sitivo (sentenza n. 381 del 16 luglio 2015), in Tribunale sul riconoscimento dell’indennità di esclusività al compimento dei 15 anni di servizio. Infatti i ricorrenti, tutti dirigenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e in regime di esclusività con la Azienda USL di Livorno, con anzianità di servizio superiore a 15 anni, avevano adito il Tribunale per chiedere l’accertamento del proprio diritto ad ottenere, anche nel triennio 2011-2013 l’indennità di esclusività ad essi spettante al maturare dei presupposti di legge e di contratto. I ricorrenti avevano altresì domandato di condannare l’Azienda convenuta ad “adottare tutto quanto necessario a rideterminare l’indennità di esclusività spettante ai ricorrenti ivi compreso, il giudizio del Collegio Tecnico” ed a condannarla a corrispondere loro l’indennità di esclusiva, con conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva degli stessi, oltre interessi e rivalutazione di legge.
In corso di causa, in sede di note conclusive, i ricorrenti hanno dato atto che, essendo venuto meno il c.d. blocco stipendiale dal 1° gennaio 2015 ed avendo nelle more del giudizio la ASL convenuta provveduto alla corresponsione degli arretrati relativi all’anno 2013, l’interesse alla causa di essi ricorrenti era “circoscritto alle differenze stipendiali, inerenti alla indennità di esclusiva, relative agli arretrati maturati negli anni 2011, 2012 e 2014”. Hanno altresì prodotto in giudizio la delibera n. 70 del 29 gennaio 2015, documento determinante l’esito della causa, dove si legge che “in esito alle verifiche e certificazioni sopra richiamate sussistono le condizioni per il riconoscimento dei benefici legati alla indennità di esclusività a decorrere dalla data attestata attraverso la procedura di verifica, come sopra indicata”.
Quanto alla domanda relativa agli anni 2013-2014, avendo nel giugno 2015 l’Asl provveduto al pagamento della indennità con riferimento ai due anni, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale, avendo i ricorrenti ottenuto il bene della vita cui aspiravano con la domanda giudiziale.
Quanto alle ulteriori domande, relative agli anni 2011 e 2012, la domanda è stata dichiarata fondata ed accolta per le seguenti ragioni:
1) nella deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 29 gennaio 2015, l’Asl di Livorno ri-conosce chiaramente la sussistenza del diritto dei ricorrenti a percepire la indennità di esclusiva domandata in ricorso anche con riferimento a quanto maturato nel 2011 e 2012, secondo determinate modalità di pagamento;
2) nella stessa deliberazione si dà infatti atto che “in esito alle verifiche e certificazioni so-prarichiamate, sussistono le condizioni per il riconoscimento dei benefici legati alla in-dennità di esclusiva, a decorrere dalla data attestata attraverso la procedura di verifica, come sopra indicata (…) in merito alle quote arretrate relative agli anni 2011 e 2012 si provvederà previo esperimento dei passaggi regionali previsti dall’intesa”.
Pertanto, avuto riguardo alla delibera n. 70/2015 la domanda dei ricorrenti è stata accolta e l’Azienda USL 6 convenuta è stata conseguentemente condannata non solo al pagamento in favore dei ricorrenti della indennità di esclusività nella misura spettante al quindicesimo anno di servizio secondo le decorrenze stabilite nelle tabelle contenute nella determinazione n. 70, ma anche alla relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Su tali somme sono stati calcolati interessi e rivalutazione spettanti per legge.


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