Tribunali
18/03/2010

Tribunale Milano - Sez. V - sentenza n. 3527/2010 Assicurazione: operatività della clausola claims made

Una compagnia assicuratrice veniva chiamata a garantire l'Azienda Sanitaria per una richiesta di risarcimento avanzata allorquando la polizza non era più operativa, ma relativamente ad un fatto avvenuto durante il periodo di vigenza del contratto. Il giudice ha escluso che l'azienda sanitaria potesse ritenersi efficacemente coperta da garanzia assicurativa. Il tribunale di Milano ha ritenuto che la clausola claims made c.d. pura, di per sé non sia vessatoria, perché non limitativa della responsabilità. Infatti, nel regime ordinario (contratto c.d. loss occurrence), l'assicurato copre la propria responsabilità in relazione ai rischi che si verificano durante il periodo di efficacia della polizza, ma può far valere tale copertura assicurativa (relativa al fatto commesso durante il periodo di efficacia della polizza, di solito annuale) fino al termine di prescrizione del diritto del terzo di proporre una richiesta di risarcimento danni.

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