La Corte Costituzionale è intervenuta nella materia oggetto della controversia dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. e) della legge n. 306/2001, come sostituito dall'art. 52, comma 23, legge n. 289/2002, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio è stabilita dal consiglio di amministrazione di ONAOSI. La pronuncia della Corte Costituzionale, nel caducare l'indicata norma, fa venir meno la potestà impositiva di ONAOSI e, comunque, determina il venir meno del titolo sul quale si fondano i crediti azionati con le cartelle di pagamento. Consegue a ciò la dichiarazione dell'inesistenza dei crediti stessi e l'annullamento della cartelle impugnate; con il conseguente obbligo di ONAOSI di restituire quanto eventualmente percepito in base a tale titolo.