L'interruzione della gravidanza non può essere in alcun modo considerata quale questione rilevante ai fini dell'addebito della separazione allorquando la moglie abbia esercitato in modo legittimo, indipendentemente dalle dinamiche relazionali e psicologiche interne al matrimonio, il proprio diritto di interruzione della gravidanza, dovendo il rispetto delle ragioni e delle procedure previste dalla L. n. 194/1978 presumersi fino a prova contraria. I principi sostanziali enucleabili dalla disciplina speciale in materia di aborto non prevedono peraltro alcun obbligo per la donna (né un corrispondente diritto per il partner) di rendere partecipe il "marito-padre" della procedura e della decisione finale di interruzione della gravidanza.