La Suprema Corte ha affermato che la nozione di rifiuto implica un atteggiamento di diniego a fronte di una qualche sollecitazione esterna, e, laddove non sia espressamente prevista la necessità di un richiesta o di un ordine, questa, sollecitazione può essere costituita dall'evidente sopravvenienza in sé dei presupposti oggettivi che richiedono l'intervento.
Nella specie, a fronte di una urgenza sostanziale impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, l'inerzia omissiva, rafforzata da un suo esplicito rifiuto, è stata giustamente ricondotta nella condotta punita dall'art. 328 c.p..