Ai sensi della L. n. 412/1991, art. 4, comma 7, il dipendente sanitario non può essere titolare o socio in compartecipazione di imprese che possano configurare conflitto di interessi col Ssn; tale potenziale conflitto già sussisterebbe per il solo fatto di detenere una partecipazione. In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere comunque proporzionale alla gravità dei fatti contestati in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente.